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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: REVOCA SENZA SANZIONI SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

1 minuto, 31/10/2011

Agevolazioni prima casa: revoca senza sanzioni solo a determinate condizioni

Rinunciare all’agevolazione “prima casa” è possibile se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione, attraverso apposita istanza; questo quanto precisato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 31/10/2011

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 105 del 31/10/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Risoluzione del 31 ottobre 2011 n. 105 l'Agenzia ha precisato che, in merito alle agevolazioni prima casa, entro 18 mesi dall’atto di acquisto dell’immobile è, possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Non essendo ancora decorsi i termini, infatti, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune.

Questa opportunità viene concessa in considerazione del fatto che il trasferimento di residenza costituisce una dichiarazione di intenti, cui l’acquirente si impegna a tener fede in un momento successivo alla stipula dell’atto.

Pertanto, laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trova nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, potrà revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.

A tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel Comune nel termine di 18 mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.

Tale istanza deve essere presentata sia nel caso in cui l’atto per il quale si sia fruito delle agevolazioni “prima casa” sia stato assoggettato ad imposta di registro che per quelli assoggettati ad IVA.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravenduta ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2026 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2026

Allegato

Risoluzione del 31/10/2011 n. 105
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