HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

NON SI APPLICANO I TRIBUTI SPECIALI AGLI ATTI REGISTRATI IN UFFICIO

1 minuto, 14/03/2012

Non si applicano i tributi speciali agli atti registrati in ufficio

Non si applicano i tributi speciali agli atti pubblici, alle scritture private non autenticate e agli atti giudiziari registrati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate; questo quanto stabilito dalla Risoluzione del 14/03/2012 n. 24

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 24 del 14/03/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Risoluzione del 14 marzo 2012 n. 24 l'Agenzia delle Entrate precisa che agli atti pubblici, alle scritture private non autenticate e agli atti giudiziari registrati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate, non si applicano i tributi speciali.

Pertanto, per l’annotazione degli estremi di registrazione a margine o in calce all'atto/i restituito/i, effettuata nell’ambito del procedimento di registrazione, secondo le modalità previste per la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private non autenticate e degli atti giudiziari, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto legge n. 533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo.

Con riferimento alla registrazione volontaria di atti ex articolo 8 del TUR, si ritiene che non siano dovuti i tributi speciali, atteso che l’annotazione operata dall’ufficio secondo le modalità previste dall’articolo 16 del TUR costituisce, anche in tal caso, una modalità di “Esecuzione della Registrazione”.

Con circolare 1° giugno 2011 n. 26/E, con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, è stato chiarito che “il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione”, atteso che tali annotazioni costituiscono una modalità di “Esecuzione della Registrazione” e che, pertanto, non possono qualificarsi né come certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio.

Inoltre la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge e che, quindi, l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento di tale formalità non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al D.L. n. 533 del 1954.

La soluzione interpretativa soprarichiamata costituisce un principio di carattere generale, suscettibile di essere applicato alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.

Ti potrebbe interessare:

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE

Allegato

Risoluzione del 14/03/2012 n. 24
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2025 · 17/04/2025 Successioni e donazioni: i chiarimenti dell'Agenzia sulle novità 2025

Autoliquidazione dell’imposta, svincolo per gli under 26, sanzioni ridotte e semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 in attuazione della delega di Riforma fiscale

Successioni e donazioni: i chiarimenti dell'Agenzia sulle novità 2025

Autoliquidazione dell’imposta, svincolo per gli under 26, sanzioni ridotte e semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 in attuazione della delega di Riforma fiscale

Indennità malattia  maternità  INPS 2025

Retribuzioni di riferimento e gli importi minimi delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per il 2025 Circolare INPS 72 2025

Imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie: i chiarimenti dell'Agenzia

Chiarimenti sulle novità in materia di imposta di registro, di bollo, di imposte ipotecaria e catastale introdotte nell’ambito della Riforma fiscale dai dlgs 87/2024 e 139/2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.