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REVERSE CHARGE: ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

1 minuto, 28/03/2012

Reverse Charge: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia

Forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia, con Risoluzione del 28.03.2012 n. 28, in merito al regime IVA da applicare alla cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati sul nostro territorio, che avviene fra rappresentanti fiscali in Italia di operatori stranieri

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 28 del 28/03/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del debitore d’imposta in specifici settori in cui è prevista l’applicazione dell’inversione contabile.

Il caso oggetto di dubbio interpretativo riguarda numerosi operatori e si può esemplificare nella situazione seguente: un soggetto residente in Svizzera, non stabilito ma con un rappresentante fiscale in Italia, cede sul territorio nazionale rottami, cascami e avanzi di metalli di cui all’articolo 74, commi settimo ed ottavo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad un soggetto residente nella Repubblica Ceca, anch’esso non stabilito, sia nel caso in cui abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia sia nel caso in cui ciò non sia avvenuto. Si chiede quale sia il trattamento, ai fini IVA, della cessione dei rottami rilevante nel territorio italiano, ed in particolare da chi e come debba essere assolta l’imposta.

La regola generale che individua il debitore dell’imposta sul valore aggiunto nel cedente o prestatore, va derogata tutte le volte in cui disposizioni speciali obblighino al pagamento dell’Iva il cessionario o committente.

Nel caso in esame, la cessione di rottami stoccati in depositi siti in Italia fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri, è comunque soggetta a reverse charge ai sensi dell'art. 74, D.P.R. n. 633/72.

In definitiva, in base alle citate disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché, per quanto specificamente interessa, di cui al settimo e all’ottavo comma del successivo articolo 74 del medesimo d.P.R. n. 633, il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia.

Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario - in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato - dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.

 

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