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INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

1 minuto, 04/05/2012

Incentivi per il rientro dei lavoratori in Italia: i chiarimenti delle Entrate

Con Circolare del 4.05.2012 n. 14/E l'Agenzia delle Entrate fornisce le linee guida sugli incentivi riservati ai cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero e che scelgono di tornare in Italia

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 14 del 04/05/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 4 maggio 2012 n. 14 fornisce le linee guida sugli incentivi riservati ai cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero e che scelgono di tornare in Italia.

Si ricorda che la legge 30 dicembre 2010, n. 238 (di seguito legge) si propone di contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell’Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazione post lauream all’estero e decidono di fare rientro in Italia.
A tale fine, la legge prevede la concessione di incentivi fiscali riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia da soggetti in possesso di determinati requisiti.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 giugno 2011 (di seguito decreto) sono state individuate le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi e, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011, n. 97156, sono state definite le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia, nonché gli
adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro.
Con decreto del Ministro degli affari esteri del 30 marzo 2011 sono stati precisati gli adempimenti che gli Uffici consolari devono osservare nella gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge.
Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha ampliato il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e ha stabilito che il beneficio compete fino al periodo d’imposta 2015.

Indice:

PREMESSA


1. SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 Considerazioni generali
1.2 Inizio di attività di lavoro dipendente
1.3 Avvio di attività di lavoro autonomo
1.4 Avvio di attività di impresa
1.5 Trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio
1.6 Residenza in Italia e attività di studio o lavoro all’estero

2. CONTENUTO DELL’AGEVOLAZIONE

2.1 Regole generali
2.2 Riconoscimento da parte del datore di lavoro
2.3 Limiti alla erogazione dei benefici e aiuti de minimis
2.4 Divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali

3. DECADENZA

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

Allegato

Circolare del 4/05/2012 n. 14
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