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MODIFICHE ALLO IAS 19 - BENEFICI PER I DIPENDENTI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO UE

2 minuti, 15/03/2019

Modifiche allo IAS 19 - benefici per i dipendenti: pubblicato il Regolamento UE

Pubblicato il Regolamento UE 2019/402 del 13.03.2019 che modifica il Principio contabile internazionale IAS 19 - Benefici per i dipendenti

Forma Giuridica: Normativa - Regolamento
Numero 2019/402 del 13/03/2019
Fonte: Commissione Europea
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L072 del 14 marzo 2019 il Regolamento (UE) 2019/402 del 13 marzo 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti.

Le imprese dovranno applicare tali modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente. È consentita l'applicazione anticipata, in questo caso tale fatto deve essere indicato.

L'obiettivo delle modifiche è chiarire che, dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano a benefici definiti, l'impresa dovrebbe applicare le ipotesi aggiornate dalla rideterminazione della sua passività (attività) netta per benefici definiti per il resto del periodo di riferimento.

Ricordiamo che la finalità del presente Principio è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti. Il presente Principio prevede che l'entità rilevi:

  1. una passività quando un dipendente ha prestato attività lavorativa in cambio di benefici da erogare in futuro e
  2. un costo quando l'entità utilizza i benefici economici derivanti dall'attività lavorativa prestata da un dipendente in cambio di benefici.

I benefici per i dipendenti comprendono:

  1. benefici a breve termine per i dipendenti, come quelli riportati di seguito, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i relativi servizi:
    i) salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
    ii) indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;
    iii) compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
    iv) benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio;
  2. benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali:
    i) benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un'unica soluzione al momento del pensionamento); e
    ii) altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica;
  3. altri benefici a lungo termine per i dipendenti, quali:
    i) assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;
    ii) anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio; e
    iii) benefici per invalidità permanente; e
  4. benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.

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Allegato

Regolamento UE 2019/402 del 13.03.2019
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