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PROMOZIONE DELLE ZONE MONTANE: NUOVE MISURE PER LO SVILUPPO E LA TUTELA

Promozione delle zone montane: nuove misure per lo sviluppo e la tutela

In GU la legge che introduce agevolazioni fiscali alle imprese, sostegni a scuola e sanità, e tutela ambientale per contrastare lo spopolamento delle aree montane

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 131 del 19/09/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, la Legge n. 131/2025 che reca disposizioni organiche per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, con l’obiettivo di valorizzare territori caratterizzati da peculiari svantaggi socio-economici ma di rilevanza strategica per l’ambiente, la biodiversità, le risorse naturali e la coesione delle comunità locali.

Scarica il testo della Legge del 19.09.2025 n. 131.

La legge sancisce che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, fondamentale per la tutela del paesaggio, degli ecosistemi, delle risorse idriche e forestali, nonché per il contrasto alla crisi climatica e demografica.
Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali sono chiamati ad attuare misure perequative per ridurre le diseguaglianze derivanti dagli svantaggi strutturali di tali territori.

1) Misure settoriali

Numerosi articoli introducono interventi specifici:

  • Scuole di montagna: riconoscimento di specifiche deroghe per organici, formazione classi e assegnazione dirigenti, con punteggi aggiuntivi per docenti che prestano servizio in tali istituti.
  • Servizi sanitari e sociali: incremento del finanziamento al SSN di 20 milioni di euro annui per garantire prestazioni nei territori montani.
  • Ambiente ed ecosistemi: tutela degli ecosistemi montani, con particolare attenzione alla fauna selvatica, ai boschi monumentali e ai parchi naturali. Sono introdotte linee guida per la gestione forestale sostenibile e per i cantieri temporanei forestali.
  • Incentivi fiscali: riconoscimento di crediti d’imposta a favore di imprese e residenti nei comuni montani, con specifiche maggiorazioni per le minoranze linguistiche storiche.
  • Sostegno alla natalità e contrasto allo spopolamento: istituzione di tavoli tariffari e misure di incentivo alla residenzialità nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

2) Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani

L’articolo 25 introduce un credito d’imposta specificamente rivolto alle attività economiche situate nei comuni montani. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale per le imprese che operano in territori caratterizzati da particolari difficoltà logistiche, economiche e sociali, così da favorirne la permanenza e lo sviluppo.

Il beneficio ha un tetto complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ed è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi. La norma prevede espressamente che tale credito non possa essere cumulato con altri incentivi fiscali già riconosciuti dall’ordinamento, per evitare sovrapposizioni e doppi vantaggi.

Maggiorazioni per minoranze linguistiche

Un’attenzione particolare è riservata ai piccoli comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nei quali siano presenti minoranze linguistiche storiche (riconosciute dalla legge n. 482/1999) pari ad almeno il 15% dei residenti. In questi casi, il credito d’imposta viene potenziato: l’imposta dovuta è calcolata come differenza tra quella determinata con le aliquote ordinarie e quella applicata con aliquota ridotta al 15% sul reddito d’impresa, con un limite massimo di 150.000 euro.

L’articolo precisa anche che l’agevolazione deve rispettare i vincoli europei in materia di aiuti di Stato “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831. Inoltre, sarà un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, a definire nel dettaglio i criteri di concessione, le modalità di fruizione, i controlli e le eventuali procedure di recupero dei benefici indebitamente utilizzati.

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3) Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna

L'articolo 27 mira a favorire il ripopolamento delle aree montane sostenendo chi decide di trasferirvi la residenza e investire in un’abitazione, introducendo un credito d’imposta per incentivare la residenzialità nei comuni montani.

In particolare, la norma introduce un credito d’imposta destinato a chi trasferisce la propria residenza in un comune montano, secondo la classificazione definita all’articolo 2 della legge.

Il beneficio fiscale è pensato per sostenere le spese legate all’acquisto o alla ristrutturazione dell’immobile che diventa abitazione principale del contribuente. In questo modo, si intende agevolare sia l’insediamento di nuovi residenti, sia il recupero del patrimonio edilizio già esistente nei territori montani.

Il credito d’imposta ha un limite complessivo di 10 milioni di euro annui a partire dal 2025 e non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse tipologie di spesa (ad esempio detrazioni edilizie o bonus casa). Ciò garantisce un utilizzo ordinato e mirato dello strumento, evitando sovrapposizioni con altri incentivi già in vigore.

Per quanto riguarda le modalità pratiche di fruizione, sarà un decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a definire entro 60 giorni i criteri applicativi, le modalità di concessione, i controlli e gli eventuali casi di revoca o recupero del beneficio indebitamente fruito.

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Fonte immagine: Foto di claude_star da Pixabay

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