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CREDITO DI IMPOSTA PER LA TASSA AUTOMOBILISTICA

Credito di imposta per la tassa automobilistica

Introdotto un credito di imposta per gli autotrasportatori corrispondente a quota parte della tassa automobilistica

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Il c. 8-septies dell'art. 15 della Manovra estiva introdotto nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, concede un credito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5  tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività.
La misura del credito in questione è determinata in modo tale  che per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate sia  pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa  massima complessiva compresa tra 7,5 ed 11,5 tonnellate.
Detto credito è fruibile in compensazione, non è rimborsabile,  non concorre alla formazione del valore della produzione netta, né  dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini  del rapporto di detraibilità degli interessi passivi e delle componenti  negative di reddito (artt. 61 e 109 TUIR).

Tag: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO

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