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ASSICURAZIONI: CHIARIMENTI SUL REGIME FISCALE DELLE RISERVE DEL RAMO VITA

Assicurazioni: chiarimenti sul regime fiscale delle riserve del ramo vita

L’Agenzia delle Entrate illustra i chiarimenti sulle novità della Manovra correttiva in merito al calcolo del reddito nelle imprese di assicurazione

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Con la Circolare n. 60/E del 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione del regime fiscale per la determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, recentemente modificato dall’art.13-bis del D. L. 78/2010. In particolare, tramite l’introduzione del co. 1-bis all’interno dell’art. 111 del TUIR, è stato stabilito che la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre alla determinazione del reddito d’impresa per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. L’Agenzia chiarisce che i ricavi rilevanti sono soltanto quelli relativi al ramo vita e sono esclusi quelli riguardanti le polizze il cui rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, nonché quelli relativi alla gestione dei fondi pensione.

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