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REVERSE CHARGE NON APPLICATO, VIA LIBERA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Reverse charge non applicato, via libera al ravvedimento operoso

Erronea applicazione del meccanismo del reverse charge per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate da un soggetto non residente, può essere sanata con il ravvedimento operoso

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Con la Risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi. In particolare, l’Agenzia chiarisce che un soggetto non residente che ha effettuato cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato secondo le modalità ordinarie, senza assolvere l'Iva mediante il meccanismo del reverse charge, potrà sanare tale violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso con il versamento della sanzione ridotta del 3% dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di effettuare ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

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