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LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI STRADALI INVIATA OLTRE I 90 GIORNI È NULLA.

La notifica delle violazioni stradali inviata oltre i 90 giorni è nulla.

Con la riforma del codice della strada l’invio delle multe ai trasgressori deve seguire modalità e termini perentori.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il verbale di contestazione di violazioni stradali va notificato al soggetto obbligato al pagamento (trasgressore o proprietario usufruttuario o locatario del veicolo) , presso la sua residenza se persona fisica o presso la sede della società risultanti dagli archivi della motorizzazione civile o del Pra,. Nel caso di persone fisiche la giurisprudenza non è del tutto concorde sulla validità di invii al domicilio precedente visto che non vi è obbligo di denuncia del cambio di residenza. La consegna materiale deve avvenire tramite un pubblico ufficiale incaricato o per raccomandata con avviso di ricevimento e informativa nel caso la prima sia stata consegnata a persona diversa. Il termine di decadenza di 90 giorni si considera decorrere dal giorno dell’infrazione solo quando la residenza non è variata.

Tag: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO

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Commenti

valentina - 30/05/2011

ma i comuni si avvalgono delle poste e per loro i 90gg sono quelli entro i quali depositano alle poste la raccomandata che poi arriva solitamente entro i 190gg come accadeva prima di agosto 2010...ora invece è definitivo che la notifica debba avvenire a quella data?

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