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PROVVIGIONI SENZA RITENUTA: ESONERO ESTESO ANCHE A BANCHE E INTERMEDIARI

Provvigioni senza ritenuta: esonero esteso anche a banche e intermediari

L'esonero dalla ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione assicurativa spetta anche alle banche e agli intermediari finanziari purché iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risoluzione n. 7/E del 7 febbraio 2013 l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica, ha chiarito che banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim) e Poste italiane spa, che svolgono attività di intermediazione assicurativa, con prestazioni “dirette” nei confronti delle imprese di assicurazione, possono fruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto Irpef o Ires prevista sulle provvigioni degli agenti e mediatori di assicurazione (articolo 25-bis del Dpr 600/1973). I beneficiari, tuttavia, devono essere iscritti al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi” e devono agire nell’ambito di un contratto di agenzia o mediazione con le imprese di assicurazione.

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