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OMISSIONE CONTRIBUTIVA : NON C'È ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Omissione contributiva : non c'è illegittimità costituzionale

Per la Consulta l'assenza di una soglia di punibilità nella norma del 1983 non aveva intento di depenalizzazione ma di più ampia lotta all'evasione

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La Corte Costituzionale si è pronunciata per la legittimità dell'art. articolo 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge n. 638 del 1983) che non prevede soglie di punibilità per il mancato versamento di contributi trattenuti in busta paga , sanzionato sia con  la reclusione che con sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro, anche per omissioni minime.  Il tribunale di Imperia nel ricorso portava a confronto  lil decreto 74 del 2000 che per i giudici costituzionali era invece destinata ad "un ristretto numero di fattispecie caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario», e per questo prevedeva «soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi».

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