HOME

/

FISCO

/

REVERSE CHARGE

/

REVERSE CHARGE ANCHE PER SERVIZI DI PULIZIA IN EDIFICI

Reverse charge anche per servizi di pulizia in edifici

Dalla legge di stabilità un estensione del regime del reverse charge al settore delle pulizie ma solo all'interno di edifici. Novità anche nel settore edile per demolizioni e installazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il regime del reverse charge dal 1 gennaio 2015 va applicato anche ai servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione effettuati negli edifici per effetto dell'introduzione del comma 6 art. 17 DPR 633 /1972, intervenuta con la Legge di Stabilità (L.190/2014), modificando la precedente prassi dettata dalla CM 37/E del 2006. Diversamente da quanto accade nella legislazione comunitaria che fa riferimento in generale a "beni immobili", resterebbero però escluse dal reverse charge le prestazioni su beni mobili e su beni immobili che non hanno le caratteristiche di costruzioni coperte come strade piazzali barche impianti industriali, mentre le pulizie che le pulizie quotidiane che interessano sia ufficie e opifici che i mobili in essi contenuti non andrebbero differenziati e rientrerebbero nel regime di inversione contabile. Sembrano quindi irrilevanti i codici Ateco della ditta operatrice mentre si fa riferimento alle operazioni realizzate. Per effetto dello stesso nuovo comma 6 art. 17 il reverse charge è da applicare anche nelle prestazioni di demolizione e installazioni di impianti in edifici sia per appaltatori che subappaltatori

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Miky - 13/03/2015

una domanda: nei casi in cui c'è il diritto all'applicazione dell'IVA agevolata, dato che l'IVA diventa una partita di giro ininfluente, bisogna indicarla comunque all'aliquota inferiore, oppure si può procedere calcolandola al 22% ? E nel caso in cui si debba calcolare al 4 o 10 % bisogna rilasciare la dichiarazione attestante il diritto ? Perchè, a questo punto, non ha senso diversificare le aliquote, in quanto, di fatto, l'IVA non c'è.

dawnraptor - 13/03/2015

L'iva è ininfluente per chi emette la fattura, ma non per chi la riceve e registra: se ha del prorata, una parte diventerà indetraibile.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE · 26/03/2025 Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum

Una tantum dei Monopoli: istruzioni per i pagamenti delle Dogane per i rivenditori

Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum

Una tantum dei Monopoli: istruzioni per i pagamenti delle Dogane per i rivenditori

Fatture per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi

La Cassazione ha chiarito il perimetro della detraibilità dell'IVA per le prestazioni di servizi: il contenuto della fattura ai fini della detrazione

Reverse charge: novità 2025 nella logistica

Legge di Bilancio 2025: novità per il reverse charge. In attesa della autorizzazione UE previsto un regime transitorio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.