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TARSU SULLE SUPERFICI PRODUTTIVE, RIDUZIONE PROPORZIONALE ALLA SMALTIMENTO IN PROPRIO

Tarsu sulle superfici produttive, riduzione proporzionale alla smaltimento in proprio

Per la Cassazione, la società che ha provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti spetta la riduzione proporzionale della Tarsu

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5047/2015 depositata il 13 marzo 2015, ha affermato che alla società che ha provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti spetta la riduzione proporzionale della Tarsu. Il contenzioso scaturisce da un accertamento comunale per il periodo 2002-2004 relativo alla Tarsu sulle superfici che una Spa utilizzava ai fini produttivi. In primo luogo, se il Comune delibera l'assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dal contribuente ai rifiuti urbani, in base al D.P.R. n. 158/1999, ciò impone l’applicazione sulla parte variabile della tariffa di una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati recuperati. In base al decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997), inoltre, anche se il Comune ha attivato il servizio di raccolta, il contribuente ha «il diritto a una riduzione tariffaria rispetto alla quantità avviata al recupero» in quanto, nella fase transitoria, tale disposizione poteva essere applicato dai Comuni anche ai fini della Tarsu.

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