Il Ministero Lavoro e Politiche Sociali, è intervenuto con la nota prot. N. 3845 del 22 luglio 2015 ad integrare la nota prot. N. 2788 del 27 maggio 2015 al fine di rendere pienamente operativa la comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione, prevista dall’articolo 6 del d.lgs. 23/2015 in caso di licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.
La comunicazione dell'offerta di conciliazione è dovuta:
- solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
- anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Inoltre, si precisa che – in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
- i consulenti del lavoro, abilitati,
- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali,
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria ,
- le agenzie per il lavoro,
- i consorzi e gruppi di imprese.
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