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CRIOCONSERVAZIONE OVOCITI ED EMBRIONI DETRAIBILE IN UNICO

1 minuto, Redazione , 09/05/2016

Crioconservazione ovociti ed embrioni detraibile in Unico

Crioconservazione detraibile in dichiarazione anche se sostenuta all'estero

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Arrivano ulteriori chiarimenti dellìAgenzia in tema di  crioconservazione degli ovociti e degli embrioni con la  Circolare 18/E del 06 maggio 2016, argomento già trattato nella circolare dell’Agenzia n. 17/E del 2015.

Nella circolare di venerdì scorso si precisa che:

  • le spese relative alla crioconservazione degli ovociti
  • le spese relative alla crioconservazione degli embrioni
  • le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA)

 disciplinate dalla Legge 40/2004 rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo15, comma 1, lett. c), del TUIR sia se effettuate in Italia che se effettuate all’estero. Il Ministero della Salute infatti ha riconosciuto natura sanitaria alle prestazioni di cui sopra “ove ricorrano nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche.”.

Per poter fruire della detrazione, è necessario che la prestazione sia documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Dal momento che le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime fiscale di quelle analoghe sostenute in Italia le considerazioni di cui sopra valgono anche per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti, dei gameti e degli embrioni effettuate all’estero per finalità di cura, previste nel percorso di procreazione medicalmente assistita. La documentazione delle spese sostenute dovrà essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero. Si ricorda che, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano (se la documentazione è in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.)

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