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SUPERCONDOMINIO, SOLO I CONDOMINI POSSONO REVOCARE L'AMMINISTRATORE

Supercondominio, solo i condomini possono revocare l'amministratore

L'amministratore può essere revocato solo dalla maggioranza dei condòmini e non dai loro rappresentanti: a chiarirlo è il tribunale di Milano

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Con la sentenza n. 9844 del 30 agosto 2016, il Tribunale di Milano ha ritenuto nulla la delibera con cui i rappresentanti dei plessi di un supercondominio revocavano l’amministratore in carica nominandone un altro in sua vece.
In particolare, per i giudici milanesi, la legge 220/2012 ha previsto che per i super condomini con più di 60 unità immobiliari ci sia una particolare forma di composizione dell’assemblea in cui i soli rappresentanti di ogni condominio hanno il diritto di deliberare su:

  • le questioni riguardanti la gestione ordinaria delle parti comuni,
  • la nomina dell’amministratore.

Dal momento che tra le attività che possono svolgere i rappresentanti non è espressamente prevista la revoca dell'amministratore, essi non possono farla in quanto è un atto di natura straordinaria, e come tale va deliberato dalla maggioranza dei condomini rappresentanti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Il problema è l’incongruità normativa, in quando i condomini possono revocare l’amministratore ma non nominarlo, mentre i rappresentanti possono nominarlo ma non revocarlo; con conseguente stallo nella gestione del super condominio.

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Allegato

Tribunale Milano sentenza n.9488 del 2016

Tag: IL CONDOMINIO 2025 IL CONDOMINIO 2025 GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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