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LAVORO OCCASIONALE: INPS CORREGGE I COMPENSI PER GLI AGRICOLI

1 minuto, Redazione , 13/07/2017

Lavoro occasionale: INPS corregge i compensi per gli agricoli

Modifica dei compensi orari minimi per le prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura. Novità anche sul conteggio dei dipendenti . Messaggio INPS n. 2887 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il Messaggio n. 2887 2017 l'INPS  è intervenuta già con alcune importanti correzioni  sulle istruzioni operative fornite qualche giorno fa  sulla nuova disciplina del lavoro occasionale, con la circolare n. 107 2017.  Il contratto di prestazione occasionale è già operativo nella piattaforma telematica INPS dallo scorso 10 luglio.

La prima modifica riguarda i compensi minimi orari nel settore agricolo.  Nella circolare  l' Inps aveva individuato il riferimento per i minimi salariali nel CCNL degli operai agricoli e  florovivaisti, assumendo i dati orari riferiti però solo ai florovivaisti.  L'anomalia era stata evidenziata dalla stampa specializzata .

Viene quindi precisato ora  anche a seguito di approfondimenti con il Ministero dell'Agricoltura che   i minimi  da applicare nelle prestazioni occasionali (ottenuti parametrando a ore i leretribuzioni mensili  degli operai agricoli e aggiungendo il terzo elemento retributivo) sono i seguenti :

  • 9,65 euro per la prima Area;
  • 8,80 euro per la seconda Area;
  • 6,56 euro per la terza Area.

Di conseguenza cambiano anche i minimi giornalieri per le prestazioni fino a 4 ore , previste dalla disciplina del lavoro occasionale :

  •  38,60 euro per la prima Area;
  • 35,20 euro per la seconda Area;
  • 26,24 euro per la terza Area.

Il messaggio ribadisce che   questi sono i compensi minimi ma le parti possono liberamente determinare compensi superiori .

L’Inps fornisce anche ulteriori modifiche nelle indicazioni operative , valide per tutti i settori produttivi .

Sul conteggio della forza lavoro aziendale,  necessario a verificare se l'azienda rientra nel limite di 5 dipendenti a tempo indeterminato,   si specifica che gli apprendisti sono esclusi.

Infine viene precisato  sulle modalità di calcolo che :

  •  per la determinazione della forza lavoro mensile i risultati vanno arrotondati per eccesso o per difetto a seconda se il valore del primo decimale sia superiore o inferiore a 0,5,
  •  per la  determinazione della forza lavoro del semestre di riferimento  tale arrotondamento non va effettuato .

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