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FONDO PENSIONE PREVEDI: NUOVI OBBLIGHI 2018

2 minuti, Redazione , 09/02/2018

Fondo pensione Prevedi: nuovi obblighi 2018

Gli obblighi informativi dei datori di lavoro sul Fondo pensione Prevedi: Comunicato CNCE del 2.2.2018 in materia di pensione integrativa per i lavoratori edili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato del 2 febbraio 2018 CNCE , la commissione paritetica delle Casse edili ricorda ai  datori di lavoro che applicano i CCNL  Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi gli obblighi derivanti dagli ultimi accordi 21.12.2017 e 30.1.2018  in materia di informazione ai lavoratori sul contributo contrattuale obbligatorio  al Fondo Prevedi .

Come noto i Contratti Collettivi di lavoro Edili-industria, Edili-artigianato e Edili - Aniem - Anier (dal 1° Gennaio 2017) hanno introdotto, a partire da gennaio 2015, un accantonamento previdenziale presso il Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori edili soggetti agli stessi Contratti. Tale accantonamento viene effettuato tramite un contributo mensile a carico del solo datore di lavoro, denominato “contributo contrattuale”. Il contributo contrattuale ha un importo variabile tra gli 8 e 16 euro mensili, a seconda della categoria e del livello di inquadramento del lavoratore. 

Ora, i recenti accordi sindacali prevedono dal 1 gennaio 2018:

  •  l'indicazione obbligatoria della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e
  • la  consegna  ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale, tramite:

- la busta paga del mese di gennaio 2018 (o quella del mese di febbraio, nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto prima) per tutti i lavoratori edili;
- la prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese di gennaio 2018;
- la Certificazione Unica  rilasciata ogni anno dal datore di lavoro con riferimento alle retribuzioni erogate nell'anno precedente;
- il contratto di assunzione del lavoratore,( nel contratto va trascritta la clausola indicata nell'Accordo del 21 dicembre 2017)  e la contestuale consegna al lavoratore dell'informativa .

In particolare il documento in questione,  informa i lavoratori che  : " in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il  datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale". Il contributo contrattuale,  è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo  ed ha scopo di integrare la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione - Normativa" del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale)". 
 

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Commenti

Angela - 16/01/2020

Buonasera, lavoro nel settore edile con contratto ccnl. Vorrei aderire al fondo Prevedi. Il mio datore di lavoro non ha aderito e non versa l'1%contrattuale. Qualcuno può aiutarmi a fare l'iscrizione e spiegarmi come fare? Grazie

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