×
HOME

/

DIRITTO

/

TERZO SETTORE E NON PROFIT

/

VERSAMENTO IN CONTANTI MAGGIORE DI 1000 € OK PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

2 minuti, Redazione , 06/08/2018

Versamento in contanti maggiore di 1000 € ok per associazioni e società sportive

Versamenti oltre 1000 euro: sufficiente il registro delle entrate e delle uscite per essere in regola. A dirlo le Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella vita quotidiana di un “ente” sportivo dilettantistico può facilmente accadere che quote, di importo esiguo, raccolte per le iscrizioni a corsi o per l’affiliazione alle stesse, siano pagate in contanti dagli affiliati e, raccolte nel loro insieme, costituiscano importi rilevanti da dover poi versare sul conto corrente. È proprio questo il caso posto nella domanda a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta con la circolare 18/E pubblicata il 1° agosto 2018.

Il problema è rappresentato dall’art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 secondo il quale i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

In sostanza è previsto un obbligo generale di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti che viene rispettato nel momento in cui tutte le movimentazioni di denaro pari o superiori al suddetto limite siano disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro destinataria dei versamenti.

L'inosservanza della presente disposizione comporta:

  • la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L.398/1991 e
  • l’applicazione delle sanzioni dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Appare chiaro a chiunque abbia avuto un qualsiasi contatto con le associazioni e le società sportive come sia facile che la situazione si verifichi e come sia dall’altra parte fortemente dannoso perdere la possibilità di usufruire del regime forfettario 398/1991.

Tuttavia alla domanda posta sulle modalità di documentazione e contabilizzazione che devono essere seguite al fine rispettare l’obbligo di tracciabilità, l’Agenzia ha risposto che è necessario per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, rilasciare un’apposita quietanza, (copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso). Al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l’associazione o società sportiva dilettantistica dovrà dotarsi di un registro delle entrate e delle uscite dove annotare analiticamente i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario obbligatorio consentiranno all’organo di rappresentanza dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro di soddisfare anche le esigenze informative - sia degli associati/soci che dei terzi - in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TERZO SETTORE E NON PROFIT · 15/04/2025 Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l'elenco 2024

Elenco delle associazioni ed enti con diritto alla esenzione Ires per l'anno di imposta 2024

Esenzione Ires Enti e Associazioni: ecco l'elenco 2024

Elenco delle associazioni ed enti con diritto alla esenzione Ires per l'anno di imposta 2024

Sport dilettantistico: forse un errore la modifica alle agevolazioni fiscali

Si apre una discussione sulle nuove regole per le associazioni sportive dilettantistiche nel Dlgs 33/2025 su esenzioni dal 2026 per due eventi e nuovi limiti ai contanti

ETS: al via i finanziamenti per assistenza nell'oncologia pediatrica

Dal 17 aprile le domande di partecipazione degli ETS ai finanziamenti per l'assistenza psicosanitaria ai bambini con malattie oncologiche. Le istruzioni nel dd 7.4.2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.