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SCADE IL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER PRESENTARE IL MOD. 770/2018

1 minuto, Redazione , 29/10/2018

Scade il 31 ottobre il termine per presentare il Mod. 770/2018

Entro il 31 ottobre vanno versate anche le ritenute omesse per scongiurare l’ipotesi di reato. Applicabile comunque la clausola di non punibilità

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Scade il prossimo 31 ottobre il termine per presentare il mod. 770/2018 (periodo d’imposta 2017). Si ricorda che la scadenza del 31 ottobre è diventata a regime con la Legge di Bilancio 2018, in precedenza era fissata al 30.09 di ogni anno, con le consuete problematiche delle proroghe dell’ultima ora.
La data del 31 ottobre è importante anche per un altro motivo: chi non versa, entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti, le ritenute dovute sulla base della dichiarazione stessa – o sull base della certificazione rilasciata dai sostituti – per un ammontare superiore a 150mila Euro per ciascun periodo d’imposta, è punito penalmente con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Il reato penale si concretizza con il raggiungimento della soglia di 150mila Euro, che deve essere calcolata facendo riferimento a tutte le ritenute non versate nel medesimo periodo d’imposta, anche se inerenti a diverse tipologie di reddito.
Si ricorda che il limite di 150mila Euro è stato triplicato con il D.lgs. 158/2015 rispetto al limite precedente di 50mila Euro.
C’è tempo pertanto fino al 31 ottobre 2018 per regolarizzare tramite ravvedimento operoso il mancato pagamento delle ritenute relative al periodo d’imposta 2017, e scongiurare così la possibilità di andare incontro ad un reato penale.

In realtà, applicando la clausola di non punibilità introdotta dal D.lgs. 158/2018, è possibile estinguere il reato penale anche dopo il suo stesso perfezionamento, quindi oltre il termine di presentazione della dichiarazione se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 74/2000 modificato dal D.lgs. 158/2015).
Il soggetto inadempiente ha in realtà anche un’altra arma a suo favore: far valere la situazione di dissesto finanziario dell’azienda come causa scriminante della condotta penalmente rilevante. Per far ciò, tuttavia, occorre dimostrare che:
• la crisi di liquidità dell’azienda è stata dovuta ad avvenimenti imprevedibili, e che non è imputabile ad una gestione economico-finanziaria non corretta da parte degli amministratori;
• l’imputato ha posto in essere tutte le possibili contromisure idonee a garantire il rispetto del precetto penale.

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