×
HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2026

/

DICHIARAZIONE OMESSA: IMPOSSIBILE UTILIZZARE IL CREDITO IN COMPENSAZIONE

1 minuto, Redazione , 15/11/2018

Dichiarazione omessa: impossibile utilizzare il credito in compensazione

Una dichiarazione inviata oltre i termini, contenente un credito d'imposta, non consente l'utilizzo di tale credito in compensazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Ordinanza n. 27621 del 30 ottobre 2018 la Cassazione ha esposto il principio secondo cui il credito indicato in una dichiarazione dei redditi omessa, poiché inviata tardivamente - anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, non può essere compensato con le imposte risultanti dal modello relativo all’annualità successiva.

Il caso riguarda una persona fisica che, in relazione al periodo d'imposta 2001, aveva presentato la relativa dichiarazione dei redditi (Unico PF 2002) in data 21.01.2005, ben oltre i termini previsti. La dichiarazione è stata considerata pertanto omessa dall'Agenzia delle Entrate che ha provveduto altresì a disconoscere il credito riferito al periodo d'imposta 2001, e indicato in tale dichiarazione.
La contribuente ha proposto ricorso in Commissione tributaria provinciale, vincendolo. La commissione, infatti, ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi non poteva comportare la perdita del diritto all'utilizzo dei crediti in essa contenuti, così come non determinava l'impossibilità per il fisco di riscuotere le imposte dovute relative a tale dichiarazione.
L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede in appello e perde in quanto la Commissione regionale conferma la precedente sentenza.
A questo punto l'Agenzia delle Entrate decide di proporre ricorso in Cassazione e qui vince. La Cassazione, infatti, afferma che in base all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, l'amministrazione finanziaria può riscuotere le somme dovute dal contribuente in base agli imponibili indicati nelle dichiarazioni omesse, ma non permette di utilizzare in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati in tali dichiarazioni.
A sostegno di questa tesi la Cassazione riporta anche la giurisprudenza di legittimità in tema di Iva (Cassazione, pronunce nn. 19326/2011 e 3228/2002) in cui si era arrivati alla conclusione che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta attraverso il trasferimento della detrazione del periodo di imposta successivo. In questi casi il contribuente poteva solo esercitare il diritto al rimborso, laddove ci fossero i presupposti.
La Cassazione pertanto rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Allegato

Ordinanza Cassazione 27621 del 30 ottobre 2018

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI REDDITI PERSONE FISICHE 2026 REDDITI PERSONE FISICHE 2026

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI DIVERSI · 04/05/2026 Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

Reddito derivante dalla cessione di energia da fotovoltaico: come inserirlo nella dichiarazione 2026 anno di imposta 2025 le somme incassate dal GSE

Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

Reddito derivante dalla cessione di energia da fotovoltaico: come inserirlo nella dichiarazione 2026 anno di imposta 2025 le somme incassate dal GSE

Pensioni vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa dal 2026

INPS chiarisce applicazione dei benefici fiscali su tutti i trattamenti pensionistici con la circolare 51 del 30.4.2026

Dichiarazione precompilata 2026: accesso, deleghe e nuovi controlli

Precompilata 2026: come funziona l’accesso e cosa cambia per contribuenti, CAF e professionisti e le date da ricordare

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.