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DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE NEL CONSOLIDATO FISCALE: CHIARIMENTI 2019

2 minuti, Redazione , 04/02/2019

Disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale: chiarimenti 2019

Disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione di gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiarimenti in merito alla disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale sono state forniti nella risposta 20 del 31 gennaio 2019. Com'è noto l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo esige, ai fini della relativa validità, che il soggetto controllante possegga una partecipazione nella società che intende consolidare che sia espressiva di un rapporto di "controllo rilevante", vale a dire un controllo assistito dai requisiti previsti dagli articoli 117 e 120 del TUIR. La partecipazione si considera "rilevante" agli effetti dell'opzione quando, congiuntamente:

  1. esiste un rapporto di controllo c.d. "di diritto", ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile (espressamente richiamato dall'articolo 117, comma 1, del TUIR);
  2. viene superata la soglia del 50% nella "partecipazione al capitale sociale"  e nella "partecipazione dell'utile di bilancio".

Entrambe le soglie devono essere rispettate contemporaneamente sia per la validità dell'opzione che per la permanenza nel regime per tutto il triennio.

Per verificare se la partecipazione nella controllata di diritto attribuisce alla controllante una partecipazione al capitale sociale superiore al 50% è necessario che il rapporto tra la "partecipazione al capitale sociale" detenuta dal soggetto controllante (da porre al numeratore) e "il capitale sociale di riferimento" della partecipata (da porre al denominatore) sia superiore al 50%. La metodologia è la stessa per determinare la soglia di partecipazione agli utili.

In caso di possesso di azioni proprie da parte della società partecipata, occorre stabilire se dette azioni possano o meno essere considerate alla stregua delle "azioni prive del diritto di voto" atteso che l'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni proprie è sospeso. Ciò premesso, si ritiene che possano essere considerate azioni prive del diritto di voto tutte le azioni non assistite da un diritto di voto pieno ed esercitabile, la scrivente considera le "azioni proprie" nella previsione di esclusione di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

In particolare, elemento sostanziale da tenere in conto è quello letterale presente nell'articolo 120 del TUIR che fa riferimento all'aggettivo "esercitabile" riferito al diritto di voto, applicabile anche in materia di azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso e quindi non esercitabile nell'assemblea ordinaria da alcuno dei soci. Queste, pertanto, al pari delle azioni prive del diritto di voto, non vanno incluse né nel denominatore né nel numeratore del rapporto partecipativo. Stesse considerazioni valgono, ad avviso della scrivente, con riferimento alle azioni della controllante possedute dalle controllate. 

Il documento di prassi è allegato gratuitamente da questo articolo.

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Allegato

Risposta interpello 20 del 31.01.2019

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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