×
HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 19/07/2019

Agevolazione prima casa: chiarimenti delle Entrate

Benefici e credito d'imposta prima casa nel caso di pertinenze e di vendita e riacquisto nell'interpello dell'Agenzia delle Entrate.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiarimenti sull'agevolazione prima casa sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 241 del 15 luglio 2019.

Il caso di specie riguardava l'istante, coniugata in regime di separazione di beni, che aveva acquistato insieme al marito ciascuno per la quota del 50% un immobile abitativo fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’. Succesivamente, avevano acquistato nel medesimo Comune, ciascuno per la quota del 50% un garage destinato a pertinenza dell’abitazione principale, beneficiando delle agevolazioni "prima casa". L’istante e il coniuge hanno intenzione di vendere l’abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" e di mantenere la proprietà del solo garage, da destinare a pertinenza di una nuova abitazione che sarà da loro acquistata, per la quota del 50% ciascuno, entro 12 mesi dalla cessione della attuale ‘prima casa’. E' stato così chiesto all'Agenzia delle Entrate di conoscere se sia possibile fruire nuovamente dell’agevolazione ‘prima casa’ per il suddetto acquisto e del credito d’imposta previsto.

Nel rispondere Agenzia delle Entrate ha ricordato che la possidenza nel Comune di altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, quale il garage (C/6) non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio per l’acquisto dell’abitazione. I due immobili, quello posseduto di categoria C/6 (pertinenza) e quello da acquistare di categoria A, escluso A1, A8 e A9 (abitativo) presentano, infatti, natura e destinazione d’uso diverse. Pertanto l'istante potrà usufruire delle imposte al 2% grazie ai "benefici prima casa".

Per quanto riguarda il credito di imposta si ricorda che è prevista l'attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che, dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni ‘prima casa’, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione, un’altra casa di abitazione non di lusso, al ricorrere nuovamente delle condizioni ‘prima casa’. Come previsto è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Nel caso di specie, l'istante ha quindi diritto al credito d'imposta.
 

Allegato

Risposta interpello 241 del 15.07.2019

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

andrea - 06/12/2019

Buongiorno vorrei chiedervi un parere: nel mio caso ho acquistato la prima casa nel 2011 e successivamente, nel 2015, una pertinenza, beneficiando per entrambi gli atti delle agevolazioni prima casa e pagando entrambe le volte l'imposta di registro minima di 1000 euro. Ora sto vendendo casa e pertinenza in blocco per comprare un'altra prima casa: il credito d'imposta sarà di 1000 oppure 2000 euro ? grazie in anticipo a chi mi risponderà.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 07/05/2025 Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole

Più tempo per vendere l'abitazione agevolata pre-posseduta e chiedere l'agevolazione prima casa per un nuovo immobile

Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole

Più tempo per vendere l'abitazione agevolata pre-posseduta e chiedere l'agevolazione prima casa per un nuovo immobile

Agevolazione prima casa: decorrenza del nuovo termine di due anni

Decadenza agevolazione prima casa: chiarimenti ADE sul nuovo termine dei due anni

Prima casa per usucapione: principi della Cassazione

La Cassazione esprime un principio sulla agevolazione prima casa con l'Ordinanza n 4713/2025 relativamente all'acquisto per usucapione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.