HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

ACCONTO IVA DI GRUPPO: CHIARIMENTI SULLA LIQUIDAZIONE

1 minuto, Redazione , 14/02/2020

Acconto IVA di gruppo: chiarimenti sulla liquidazione

Determinazione dell’acconto IVA nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo: nuovo interpello dell’Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

In caso di liquidazioni con regimi differenti occorre calcolare distintamente gli acconti IVA che la capogruppo deve versare. E’ questo in breve il nuovo chiarimento offerto dalle Entrate.
In particolare, nella risposta all’interpello n.15 del 24 gennaio 2020 (allegato a questo articolo) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le corrette modalità di liquidazione dell’IVA di gruppo nel caso in cui alcune società siano soggette al regime speciale ex art 74, 4 c. DPR 633/1972, alcune non rientrino nel regime speciale ed alcune siano mensili.
L’art 74 del testo IVA al 4° comma statuisce che alcune particolari tipologie di imprese(enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto, ad esempio assicurazioni, banche, compagnie telefoniche, etc; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974) possono liquidare l’imposta con cadenza trimestrale anziché mensile e versare l’acconto con il metodo storico c.d. speciale. Il gruppo, composto da varie società, aderiva alla liquidazione IVA di gruppo, in cui la capogruppo versava l ‘IVA delle controllate.
L’interpello riguarda il versamento dell’acconto IVA. In particolare il metodo speciale calcola l’acconto sul 97% della media dei versamenti trimestrali dei primi tre trimestri.
Alcune società sono invece tenute ad adempimenti IVA trimestrali, cosi come le altre, ma poiché non versano nel corso di un anno oltre 2.000.000 di euro non possono applicare il metodo storico speciale.
Altre società ancora applicano l’acconto IVA in maniera normale.
L’Agenzia Entrate ha chiarito che la società capogruppo che versa l’IVA per conto delle controllate deve sommare algebricamente:

  • il 97% dell’importo derivante dalla liquidazione di gruppo dell’acconto secondo il metodo speciale.
  • l’88% della somma di crediti e debiti derivanti dalle liquidazioni IVA trimestrali
  • l’88% della somma di crediti e debiti derivanti dalle liquidazioni IVA

In particolare con questa procedura è possibile compensare le risultanze a debito con quelle a credito delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo.

Allegato

Risposta interpello 15 del 24.01.2020

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2025 · 17/04/2025 Successioni e donazioni: i chiarimenti dell'Agenzia sulle novità 2025

Autoliquidazione dell’imposta, svincolo per gli under 26, sanzioni ridotte e semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 in attuazione della delega di Riforma fiscale

Successioni e donazioni: i chiarimenti dell'Agenzia sulle novità 2025

Autoliquidazione dell’imposta, svincolo per gli under 26, sanzioni ridotte e semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 in attuazione della delega di Riforma fiscale

Indennità malattia  maternità  INPS 2025

Retribuzioni di riferimento e gli importi minimi delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per il 2025 Circolare INPS 72 2025

Imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie: i chiarimenti dell'Agenzia

Chiarimenti sulle novità in materia di imposta di registro, di bollo, di imposte ipotecaria e catastale introdotte nell’ambito della Riforma fiscale dai dlgs 87/2024 e 139/2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.