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REGIME PREMIALE ISA SALVO ANCHE IN CASO DI PRESENTAZIONE TARDIVA

2 minuti, Redazione , 07/02/2020

Regime premiale ISA salvo anche in caso di presentazione tardiva

Presentazione tardiva della dichiarazione: salvo il regime premiale ISA. Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella Risposta all'interpello 31 del 6 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del regime premiale che si ottiene in base al punteggio ISA in caso di presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie, la società che ha proposto l'interpello ha presentato la dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine e ha chiesto se è possibile usufruire lo stesso dei benefici previsti dal regime premiale. Positiva la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che gli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale.

In particolare, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

  1. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
  6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.".

Nella risposta all'interpello in commento l'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Pertanto, il contribuente ha diritto ai benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis anche in base alla dichiarazione "tardiva" presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Ovviamente, resta fermo che,  il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio. 

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Allegato

Risposta interpello 31 del 6 febbraio 2020

Tag: ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

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