HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

NO AGEVOLAZIONI ALL'IMMOBILE CONTIGUO ALLA PRIMA CASA SE DEMOLITO

1 minuto, Redazione , 24/04/2020

No agevolazioni all'immobile contiguo alla prima casa se demolito

L’acquisto del secondo immobile adiacente alla prima casa non è agevolato se manca la fusione catastale: la Risposta dell’Agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

A seguito di Interpello presentato da una contribuente, in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni "prima casa", l’Agenzia delle Entrate, con  Risposta n. 113 del 21 aprile 2020 (consultabile nel file allegato), ha specificato che le agevolazioni vengono riconosciute anche nel caso di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria "prima casa" di abitazione, soltanto a condizione che l'acquirente si impegni  a creare un'unica unità abitativa, fondendo (anche  catastalmente) , la prima casa posseduta con la successiva porzione immobiliare comprata.

In aggiunta devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alla nota II-bis in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (TUR), tra i quali si ricorda che l’unità abitativa derivante dalla fusione non deve rientrare nelle categorie considerate di lusso: A/1, A/8 e A/9.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, l’istante ha specificato la propria volontà di acquistare l'ulteriore unità immobiliare adiacente alla propria prima casa di abitazione e successivamente di voler demolire l'intero fabbricato, al fine di costruire un nuovo villino.

Tale ipotesi non rientra nell’operazione di fusione (anche catastale) che consente di godere dei benefici “prima casa” (aliquota agevolata al 2% per l’imposta di registro, al posto del 9%.) anche per la seconda porzione immobiliare acquistata. Ciò in quanto non si verrebbe a configurare un ampliamento o un accorpamento della preesistente "prima casa" di abitazione con altra unità immobiliare, in modo da creare un'unica unità abitativa.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti risposto negativamente al quesito dalla contribuente che desiderava sapere se poteva ottenere le agevolazioni anche per il secondo acquisto, con successiva demolizione della precedente unità immobiliare e ricostruzione di una nuova unica villa da destinare ad abitazione principale della stessa e del coniuge.

Allegato

Risposta n. 113 del 21 aprile 2020

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2025 · 17/04/2025 Successioni e donazioni: i chiarimenti dell'Agenzia sulle novità 2025

Autoliquidazione dell’imposta, svincolo per gli under 26, sanzioni ridotte e semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 in attuazione della delega di Riforma fiscale

Successioni e donazioni: i chiarimenti dell'Agenzia sulle novità 2025

Autoliquidazione dell’imposta, svincolo per gli under 26, sanzioni ridotte e semplificazioni introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 in attuazione della delega di Riforma fiscale

Indennità malattia  maternità  INPS 2025

Retribuzioni di riferimento e gli importi minimi delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per il 2025 Circolare INPS 72 2025

Imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie: i chiarimenti dell'Agenzia

Chiarimenti sulle novità in materia di imposta di registro, di bollo, di imposte ipotecaria e catastale introdotte nell’ambito della Riforma fiscale dai dlgs 87/2024 e 139/2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.