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ISOPENSIONE FONDI BILATERALI: NOVITÀ DA SETTEMBRE 2020

2 minuti, Redazione , 23/07/2020

Isopensione Fondi bilaterali: novità da settembre 2020

Da settembre obbligo di versamento antici per i datori di lavoro in riferimento alle prestazioni di esodo da parte dei fondi di solidarietà - Messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo


L’INPS, con il Messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020 ho fornito indicazioni  in materia di assegno straordinario e sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione (esodo anticipato o isopensione ex legge 92 2012)  erogate dai Fondo di solidarietà bilaterali

Cambiano infatti le modalità di versamento della provvista anticipata mensile da parte degli enti esodanti e sulla gestione della conferma dei pagamenti nel Portale delle prestazioni atipiche.

L’Istituto ricorda che i pagamenti delle prestazioni da parte dell’Inps a favore dei beneficiari, sono subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei datori di lavoro (cd. enti esodanti).

 Ora per garantire la regolarita dei versamenti per le prestzioni dei fondi di solidarieta  l’INPS richiede  che il datore di lavoro  verifichi  a partire dal giorno 10 di ogni mese, tramite accesso al portale "Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione" dell’Inps, l’importo mensile da versare per quello successivo.

La  nuova modalità sarà operativa a partire dai pagamenti di ottobre 2020, pertanto, dal mese di settembre sarà necessario provvedere al versamento  anticipato sulla base delle seguenti indicazioni dell'Istituto:

"Selezionando la funzione “Pagamenti” > “Importi dovuti”, vengono visualizzati.

  • “Prospetto rata mese”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per la copertura della provvista anticipata mensile della prestazione; il totale indicato riporta l’importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti;
  • “Rate maturate non riscosse (RMNR)”, contenente il consolidato maturato e il dettaglio analitico dell’importo da versare per il soggetto esodato a fronte di eventuali rate maturate e non riscosse;
  • “Costi di gestione”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per le spese annuali di gestione delle prestazioni.

Particolare attenzione va posta nella  compilazione della causale del bonifico, che va distinto per tipo di pagamento e deve contenere dei valori indicati dall’Istituto, in modo da evitare ritardi nel pagamento. 

I bonifici devono contenere, nei primi tredici caratteri del campo “Causale versamento”, la stringa “ESXNNNNAAAAMM”, dove:

 ES è un valore fisso e individua i versamenti per i titolari di prestazioni di esodo;

 X è un valore variabile che deve contenere il codice del tipo di pagamento :

  •  C              Rata corrente (include variazioni)
  • T              Rate maturate e non riscosse RMNR
  • S              Costi di gestione

 NNNN deve contenere il codice numerico a quattro cifre attribuito all’ente esodante in fase di accreditamento;

 AAAA deve indicare l’anno di erogazione della rata a cui la provvista di riferisce;

 MM deve indicare il mese di erogazione della rata a cui la provvista si riferisce.

 Le somme relative alla provvista anticipata mensile (codice di pagamento C) devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente".

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO TFR E FONDI PENSIONE TFR E FONDI PENSIONE UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI

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