HOME

/

FISCO

/

DICHIARAZIONE IVA 2025

/

INTEGRATIVA IVA: POSSIBILE UNA DICHIARAZIONE INTEGRAZIONE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Integrativa IVA: possibile una dichiarazione integrazione per il visto di conformità

Possibile la dichiarazione integrativa IVA con applicazione successiva del visto di conformità omesso nella prima dichiarazione con credito chiesto a rimborso.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 289 del 23 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazione integrativa IVA con lo scopo di apporre:

  • visto di conformità 
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

omessi nella presentazione della dichiarazione originale.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contribuente ha presentato la dichiarazione annuale IVA a rimborso, può presentare dichiarazione integrativa entro il termine previsto, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, (art 57 DPR 633/1972) per potere apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, anche nel caso in cui la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

L'istante è società di diritto svizzero che opera in Italia tramite rappresentante fiscale e presenta dichiarazioni annuali IVA che risultano stabilmente a credito. 

Nel 2019 ha presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta esponendo una eccedenza IVA a credito chiesti a rimborso, ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del decreto IVA, senza tuttavia apporre il visto di conformità. 

L'istante, consultando il proprio cassetto fiscale, ha verificato che la domanda di rimborso era già stata archiviata con la seguente causale "per mancata presentazione documentazione". chiede come poter ottenere il rimborso del credito.

L'agenzia ricorda innanzitutto che il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui all'articolo 57 del decreto IVA, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per i periodi d'imposta precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322). 

Inoltre, considerato che il comma 6 dell'articolo 38-bis del decreto IVA consente al contribuente, che ha chiesto il rimborso dell'IVA a credito, di scegliere tra: 

  • prestare la garanzia 
  • ovvero apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,

la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso «in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa» (Chiarimento fornito dalla circolare n. 32/E del 2014). 

Nel caso di specie se:

  • l'istante non ha ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell'ufficio competente 
  • e dunque il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione  

(cosa non verificabile in sede all'interpello) egli potrà presentare, entro il termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

L'agenzia in conclusione specifica che trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.

Ti consigliamo il tool Modello Iva 2025 (Excel) utile supporto operativo nel procedimento di predisposizione e controllo del Modello IVA 2025, attraverso fogli di lavoro per la precompilazione automatica dei quadri più rilevanti del modello. 

Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:

Visita il Focus Iva in continuo aggiornamento

Allegato

Risposta a interpello del 23.04.2021 n. 289

Tag: DICHIARAZIONE IVA 2025 DICHIARAZIONE IVA 2025

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DICHIARAZIONE IVA 2025 · 02/05/2025 Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l'integrativa

Istruzioni per presentare la dichiarazione integrativa IVA 2025 anno di imposta 2024

Dichiarazione IVA 2025: termini e modalità per l'integrativa

Istruzioni per presentare la dichiarazione integrativa IVA 2025 anno di imposta 2024

Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile

Modello e istruzioni per la Dichiarazione IVA 2025 anno d'imposta 2024: in scadenza il 30 aprile. Valido l'invio entro 90 giorni con pagamento delle sanzioni

IVA 2025: le novità del Quadro VO

Dichiarazione IVA 2025: invio entro il 30 aprile. Le novità per il Quadro VO righi VO18 e VO27 per ODV e giovani agricoltori

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.