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DEDUZIONI AUTOTRASPORTATORI 2025: IMPORTI E ISTRUZIONI

Deduzioni autotrasportatori 2025: importi e istruzioni

Il MEF ha reso note le deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori per il periodo di imposta 2024 da indicare nella dichiarazione dei redditi 2025

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Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 13 giugno comunica che, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate,come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

Attenzione al fatto che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Deduzioni autotrasportatori: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2025

Conseguentemente, le Entrate con un comunicato stampa precisano che, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata:

  • nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, 
  • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, 

così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente:

  • alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e 
  • alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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