• le modalità di notifica della sentenza;
• la conciliazione giudiziale;
• la chiusura di liti fiscali pendenti;
• i crediti di importo inferiore a € 8.000;
• l’espropriazione forzata.
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1) Le modalità di notifica della sentenza
Il decreto stabilisce che la notifica della sentenza alle altre parti del processo, può essere effettuata mediante:• raccomandata A/R in plico senza busta;
• consegna diretta, con il rilascio della ricevuta dalla controparte.
Ai fini della notifica non è pertanto più necessario avvalersi dell’ufficio giudiziario. Inoltre, viene prevista la possibilità di depositare presso la segreteria, nei successivi 30 giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato ovvero la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata postale unitamente all’avviso di ricevimento.
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2) Conciliazione giudiziale in presenza di riscossione rateizzata
Con riguardo alla conciliazione giudiziale, invece, è prevista, in presenza di riscossione rateizzata, la necessita di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria soltanto qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.3) Chiusura delle liti fiscali pendenti
In sede di conversione in legge è stata introdotta anche la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale (CTC) o in Cassazione:• che hanno avuto origine da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre 10 anni alla data 26 maggio 2010;
• per le quali l’Amministrazione Finanziaria è risultata soccombente sia in primo, che in secondo grado.
4) Divieto di iscrivere ipoteca per crediti inferiori a 8.000 euro
A partire dal 26 maggio 2010, non è più prevista la possibilità per l’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore qualora l’importo del credito a favore dell’Amministrazione finanziaria sia inferiore a € 8.000.In tema di espropriazione forzata, viene disposto che il debitore, al fine di evitare l’espropriazione, può dimostrate mediante l’apposita documentazione rilasciata dall’Ente creditore, da opporre all’agente della riscossione, il pagamento delle somme dovute o lo sgravio ad esso riconosciuto dall’Ente creditore stesso.