Come si ripartiscono le spese condominiali in caso di decesso di uno dei condomini?
Ora, certamente per quanto attiene al riparto tra i condòmini nel rendiconto, questo non varia rispetto a prima, ciò che interessa a chi si occupa di ripartire le spese è il riferimento all'unità immobiliare.
In sostanza, dunque, nel piano di riparto avremo, come in precedenza, un'unica voce, indicata ad es. come "eredi di ".
In merito alla convocazione in assemblea, naturalmente, al pari di qualunque altro caso di comproprietà, ciascun proprietario dovrà essere convocato in assemblea, anche se poi il voto in assemblea sarà uno solo.
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1) Morosità: distinzione tra oneri ereditati e oneri sorti successivamente
Ciò che cambia attiene, in caso di morosità, alla fase del recupero del credito.
Nel caso di oneri ereditati, questi fanno parte dell'asse ereditario, dunque ciascuno risponderà per la propria quota, ai sensi dell'art. 752 c.c., secondo cui "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".
Non avremo, inoltre, condebitori solidali, per cui l'eventuale azione legale dovrà essere diretta verso ciascuno per quanto di sua spettanza. Sarà importante, quindi, prima di intentare l'azione legale, compiere le dovute ricerche presso gli uffici preposti (es. conservatoria e anagrafe).
Nel caso invece di morosità riguardante gli oneri sorti successivamente alla successione, il credito va inquadrato alla stregua di un qualunque caso di comunione ordinaria, con la conseguenza che avremo dei debitori solidali e ciascuno potrà essere chiamato a pagare per tutti (ex art. 1294 c.c.).
L'azione di recupero del credito potrà dunque essere intentata verso uno solo in relazione al'intero debito.
Nei rapporti interni, il singolo comunista cha avrà pagato per tutti potrà poi richiedere agli altri la loro parte, ex art. 1299 c.c..
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