Il dissenso alle liti previsto dall’articolo 1132 c.c. può essere esercitato dal singolo condomino anche per le cause in cui l’amministratore agisce senza autorizzazione dell’assemblea?
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1) La sentenza del Tribunale di Roma - n. 12803 del 18-06-2019
Il Tribunale ha dato ragione al condominio in quanto il dissenso alla lite espresso dagli attori riguardava l’impugnazione di una delibera assembleare, cioè giudizi in cui l’amministratore ha il potere di costituirsi senza essere autorizzato dall’assemblea, rientrando fra le attribuzione ad esso riconosciute l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari.
In tali giudizi, al singolo condomino che, eventualmente, dissenta dalla costituzione in giudizio, non è consentito separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa.
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