Con la sentenza 30.10.2024, n. 28077, la Corte di Cassazione ha affermato che l’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi degli investimenti delle attività finanziarie che sono detenute all’estero non è un’irregolarità formale ma sostanziale.
Inoltre, ha affrontato il problema della sproporzione tra le sanzioni irrogate in relazione al fatto che l’omissione del contribuente non aveva recato alcun danno erariale.
La problematica ha avuto il suo volano in quanto l’Ufficio centrale per il contrasto degli illeciti internazionali aveva rilevato che negli anni da 2005 a 2008, il contribuente aveva trasferito capitali all’estero senza aver compilato il quadro RW.
A fronte di tali irregolarità l’Agenzia delle entrate aveva irrogato le sanzioni nella misura del 5% ai sensi dell’art. 5 del d.l. 28.6.2990, n. 167.
La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso per illegittimità della pretesa.
La Commissione Regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate.
Avanti la Corte di cassazione l’Amministrazione finanziaria eccepiva:
- 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. relativa all’ultrapetizione attinente ai giudici di merito poiché il contribuente aveva lamentato l’intervenuta decadenza del potere impositivo e la sproporzione delle sanzioni irrogate;
- 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs.18.12.1997, n. 472, in quanto non è stato ritenuto applicabile l’art. 16;
- 3) la censura della sentenza che ha annullato gli atti impositivi in “quanto” sproporzionati” perché conseguenti a violazione che non ha comportato alcun addebito d’imposta e quindi non ha arrecato alcun danno all’erario”.
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1) Il quadro RW omesso: l’oggetto del ricorso
Nel giudizio tributario, l’impugnazione della pretesa per i vizi formali o sostanziali deve essere specificamente dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado.
“Il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, ex ufficio, annullare il provvedimento impositivo per i vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi al thema controversum, come definito dalle scelte del contribuente. L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi del ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita, però, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, nel solo caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (vedasi anche sentenza 22.9.2011, n. 19337).
Pertanto, “le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità” (Cassazione, sentenza 24.11.2022, n. 34693). Per il carattere impugnativo del giudizio, con le memorie illustrative non possono essere proposte nuove domande ma solo la specificazione di quelle già presenti nel ricorso introduttivo.
In questa cornice, “costituisce mutato libelli il diverso fatto estintivo della pretesa tributaria mediante l’indicazione di una situazione di fatto e giuridica ontologicamente diversa da quella introdotta con i motivi di ricorso” (Cassazione, ordinanza 1.3.2023, n. 6103).
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2) Il quadro RW: il monitoraggio
La violazione dell’obbligo di dichiarare gli investimenti e le attività di natura finanziaria posseduti all’estero, sanzionata ai sensi dell’art. 5, del d.l. 26.6.1990, n. 167, secondo la sentenza “risponde all’esclusiva finalità di assicurare, tramite l’obbligo di dichiarazione, appunto il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva”.
Pertanto, non sussistono le condizioni per dichiarare “irregolarità formale” l’omessa compilazione del quadro RW.
L’art. 5 del d.l. 28.6.1990, n. 167, dispone l’irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione nella misura dal 3% al 15% commisurata sull’ammontare degli importi che non sono stati dichiarati.
La sanzione è elevata dal 6% al 30% qualora gli investimenti e le attività finanziarie siano detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al d.m. 4.5.1999.
Se l’omissione è sanata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258.
Secondo la Corte di cassazione, la sanzione che è stata irrogata nella misura del 5% non viola il principio di proporzionalità.
La rilevanza sostanziale dell’omissione del Quadro RW ha il suo supporto non solo sull’evidenza degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero considerando il fatto che l’IVIE e l’IVAFE sono conteggiate sugli importi dichiarati ma anche che da tali cespiti possono derivare redditi da dichiarare nei quadri RL (redditi degli immobili situati all’estero), RM (redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo) e RT (plusvalenze di natura finanziaria).
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