Gli Ermellini della Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 9140/25, hanno salvato la notitia criminis. In che modo? Semplice: hanno osservato che l'eventuale irregolarità dell'accesso disciplinato dall'art. 52 d.p.r. 633/72 non è sanzionabile secondo le regole del codice di procedura penale.
A fare da sfondo alla decisione, un accesso ispettivo condotto nei riguardi di un uomo, socio all'80 per cento di una società in nome collettivo operante nel settore della consulenza.
Condannato in primo grado dal tribunale di Cuneo per dichiarazione infedele – si legge che, secondo l'accusa, avrebbe denunciato redditi inferiori di quasi quattro volte quelli accertati -, la corte territoriale torinese ne confermava il verdetto.
Si apriva, così, la strada del ricorso per Cassazione, affidato a numerosi motivi.
L'esito, però, è stato raggelante: con una motivazione breve ma allo stesso tempo completa, la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
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1) Accesso ispettivo illegittimo, ma la notizia di reato è valida
Pur se l'autorizzazione all'accesso è viziata i dati raccolti continuano a essere utilizzabili per veicolare la notitia criminis. Questo, in estrema sintesi, è il concetto che i giudici di legittimità hanno espresso.
Vediamo più nel dettaglio qual'era la doglianza e in che modo è stata superata.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva lamentato che l'autorizzazione all'accesso domiciliare per la verifica fiscale fosse stata rilasciata in relazione alla sua persona fisica, non alla società.
Da questo rilievo discendeva, quale conseguenza logica, che l'intera attività d'indagine dalla quale era originata la notizia di reato per dichiarazione infedele fosse viziata dall'inutilizzabilità.
Quest'ultima, a propria volta, avrebbe - “a cascata” - determinato la vanificazione dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza, e posti a base delle due sentenze di merito con le quali si riconosceva la colpevolezza del ricorrente.
La Cassazione non è d'accordo con questa ricostruzione logica.
E, per smentirla, si è richiamata a un proprio precedente orientamento ermeneutico, in forza del quale la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione all'accesso domiciliare può essere ritenuta causa dell'invalidità dell'accertamento fiscale, ma non influisce sulla notitia criminis, che può ben essere validamente veicolata per effetto degli elementi raccolti.
Questo indirizzo, già espresso con la sentenza Cass. 14278/22, si fonda sul rilievo che all'accesso domiciliare non si applicano le regole del codice di rito in tema di accesso ispettivo della Polizia Giudiziaria.
Un altro aspetto mette conto di essere evidenziato: la doglianza con la quale si lamentava l'inutilizzabilità è stata respinta anche per genericità: secondo la Cassazione, infatti, quando si lamenta il predetto vizio processuale, si è anche onerati di compiere la cosiddetta “prova di resistenza”: cioè si è tenuti a dimostrare in quale modo gli elementi colpiti dall'inutilizzabilità incidono sulla tenuta logica della motivazione.
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