HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

ACCESSO ISPETTIVO ILLEGITTIMO, MA LA NOTIZIA DI REATO È VALIDA

Accesso ispettivo illegittimo, ma la notizia di reato è valida

Cassazione n 9140/2025: nessun riverbero sull'utilizzabilità degli elementi acquisiti durante un accesso sorretto da un'autorizzazione viziata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli Ermellini della Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 9140/25, hanno salvato la notitia criminis. In che modo? Semplice: hanno osservato che l'eventuale irregolarità dell'accesso disciplinato dall'art. 52 d.p.r. 633/72 non è sanzionabile secondo le regole del codice di procedura penale. 

A fare da sfondo alla decisione, un accesso ispettivo condotto nei riguardi di un uomo, socio all'80 per cento di una società in nome collettivo operante nel settore della consulenza. 

Condannato in primo grado dal tribunale di Cuneo per dichiarazione infedele – si legge che, secondo l'accusa, avrebbe denunciato redditi inferiori di quasi quattro volte quelli accertati -, la corte territoriale torinese ne confermava il verdetto. 

Si apriva, così, la strada del ricorso per Cassazione, affidato a numerosi motivi. 

L'esito, però, è stato raggelante: con una motivazione breve ma allo stesso tempo completa, la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

1) Accesso ispettivo illegittimo, ma la notizia di reato è valida

Pur se l'autorizzazione all'accesso è viziata i dati raccolti continuano a essere utilizzabili per veicolare la notitia criminis. Questo, in estrema sintesi, è il concetto che i giudici di legittimità hanno espresso. 

Vediamo più nel dettaglio qual'era la doglianza e in che modo è stata superata.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva lamentato che l'autorizzazione all'accesso domiciliare per la verifica fiscale fosse stata rilasciata in relazione alla sua persona fisica, non alla società. 

Da questo rilievo discendeva, quale conseguenza logica, che l'intera attività d'indagine dalla quale era originata la notizia di reato per dichiarazione infedele fosse viziata dall'inutilizzabilità.

Quest'ultima, a propria volta, avrebbe - “a cascata” - determinato la vanificazione dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza, e posti a base delle due sentenze di merito con le quali si riconosceva la colpevolezza del ricorrente.

La Cassazione non è d'accordo con questa ricostruzione logica.

E, per smentirla, si è richiamata a un proprio precedente orientamento ermeneutico, in forza del quale la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione all'accesso domiciliare può essere ritenuta causa dell'invalidità dell'accertamento fiscale, ma non influisce sulla notitia criminis, che può ben essere validamente veicolata per effetto degli elementi raccolti. 

Questo indirizzo, già espresso con la sentenza Cass. 14278/22, si fonda sul rilievo che all'accesso domiciliare non si applicano le regole del codice di rito in tema di accesso ispettivo della Polizia Giudiziaria.

Un altro aspetto mette conto di essere evidenziato: la doglianza con la quale si lamentava l'inutilizzabilità è stata respinta anche per genericità: secondo la Cassazione, infatti, quando si lamenta il predetto vizio processuale, si è anche onerati di compiere la cosiddetta “prova di resistenza”: cioè si è tenuti a dimostrare in quale modo gli elementi colpiti dall'inutilizzabilità incidono sulla tenuta logica della motivazione.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 28/04/2025 La sospensione cautelare dell’atto impugnato

La sola proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici/esecutivi dell’atto impugnato

La sospensione cautelare dell’atto impugnato

La sola proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici/esecutivi dell’atto impugnato

Ristretta base partecipativa: presunzione di distribuzione anche per i soci di SPA

Secondo la Corte di Cassazione la presunzione di distribuzione di utili fuori bilancio ai soci è legittima anche in caso di SPA società con numero ristretto di soci

La Riforma del Contenzioso Tributario: tutte le novità spiegate in modo pratico

Nuovo eBook aggiornato alla giurisprudenza 2025, indispensabile per chi opera nel diritto tributario

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.