Il mondo dell'agricoltura può stare tranquillo: i terreni che sono ubicati nelle zone montane non sono interessati dalla nuova clasificazione disposta dall'art. 2, comma 1, della l. 12.9.2025, n. 131.
Tale norma prevede che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti "i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente leggge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza".
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La lettura di tale comma porta ad interrogarsi sul fatto che la disciplina dell'esenzione dall'IMU venga rivista, cioè che il numeromdegli attuali comuni montani venga sensibilmente ridotto. In pratica, applicando i parametri suddetti, come condeguenza non troverebbe più applicazione l'art. 1, comma 758, lett. d), della l. 27.12.2019, n. 160, che dispone l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli "ricadenti in aree montane o di collina deimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.1993".
Dal pun to di vista procedurale l'iter previsto dalla l. n. 131 non è ancora concluso relativamente al "Regolamento recante i criteri per la clasificazione dei comuni montani".
Ma, va osservato che il successivo comma 3 del citato art. 2 dispone che la nuova classificazione dei comuni montani non si applica "ai fini dell'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. d), della l. 27.12.2019, n. 160". Pertanto, tale disciplina continua ad essere operante.
Il problema è stato definitivamente e chiaramente risolto con la risoluzione 1.4.2026, n. 1/DF: "si deve concludere che l'elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in discorso non sia valido ai fini dell'eaenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lett. d), della l. n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, continui a trovare applicazione l'elenco allegato alla citata circolare n. 9 del 1993".