Se facciamo riferimento agli standard emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), rafforzati anche dagli orientamenti ESMA del 2021, la Posizione Finanziaria Netta dovrebbe essere innanzitutto distinta in “corrente” e “complessiva”.
In questa sede, tuttavia, è più utile concentrarsi su quest’ultima, che è quella a cui nella pratica si fa quasi sempre riferimento.
L'articolo continua dopo la pubblicità
TI consigliamo “Guida alla Consulenza d’Impresa”
1) La PFN deve includere i debiti tributari di medio/lungo?
Secondo il Documento n. 22 dell’IRDCEC (2013), che riprende e sviluppa quanto già previsto dagli OIC 6 del 2011, la Posizione Finanziaria Netta – o Indebitamento Finanziario Netto – è definita come la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari e altre attività finanziarie, al netto dei debiti bancari e degli altri debiti finanziari.
Non è necessario in questa sede riportare nel dettaglio le formule, è sufficiente consultare il Documento 22.
È importante inoltre ricordare che anche i beni acquisiti tramite leasing finanziario, per la quota capitale residua, deve essere considerata a tutti gli effetti anch’essa come debito finanziario.
A questo punto si pone la questione centrale: i debiti tributari di lungo periodo – ad esempio quelli derivanti da cartelle esattoriali – possono essere classificati come debiti finanziari?
Per rispondere correttamente, è necessario chiarire cosa si intenda per “debito finanziario”.
Secondo gli standard IAS/IFRS e, in particolare, lo IAS 32, esso è definito come una passività verso soggetti finanziatori che comporta l’obbligo di restituire denaro (capitale) e, normalmente, di corrispondere interessi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, mutui bancari, finanziamenti a medio-lungo termine, scoperti di conto corrente, obbligazioni emesse e leasing finanziari. In sostanza, il debito finanziario è una passività onerosa nei confronti di finanziatori, caratterizzata da un obbligo di rimborso monetario accompagnato dal pagamento di interessi.
Da questa definizione emerge un punto fondamentale: la presenza di interessi passivi, di per sé, non è sufficiente a qualificare un debito come finanziario.
I debiti tributari, infatti, possono certamente prevedere interessi, ma manca l’elemento essenziale rappresentato dalla presenza di un soggetto finanziatore.
Se si adottasse come unico criterio la presenza di interessi, si arriverebbe a conclusioni paradossali.
Anche i piani di rientro concessi dai fornitori, ad esempio, prevedono spesso il pagamento di interessi oltre alla quota capitale.
Seguendo questa logica, dovremmo allora classificare anche tali debiti come finanziari, con evidenti distorsioni concettuali. Lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso fino a casi limite, come il trattamento di fine rapporto.
Quando il TFR viene corrisposto al dipendente, include una componente di rivalutazione – pari, in linea generale, all’1,5% fisso più il 75% dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) calcolato su base ISTAT – che, sotto un certo profilo, potrebbe essere assimilata a una forma di interesse.
Ma è evidente che una simile interpretazione porterebbe a snaturare completamente il concetto stesso di debito finanziario.
La verità è più semplice, e anche più rigorosa: non tutto ciò che costa interessi è debito finanziario e confondere questi piani significa perdere il senso degli strumenti che utilizziamo ogni giorno.
È necessario infine aggiungere che se una richiesta di questo tipo dovesse provenire da istituti di credito, magari da implementare in un business plan, è inevitabile adeguarsi, ma è opportuno essere consapevoli che si tratta di un calcolo incoerente.
Per approfondire questo tema ti consigliamo, dello stesso autore, Guida alla Consulenza d’Impresa” il cui capitolo quinto fornisce esaustive specifiche.