L’ordinanza n. 9347 della Cassazione, relativamente alle imposte sulle scommesse, consolida l’applicazione del metodo analitico basato sul margine effettivo anche per gli operatori non collegati al totalizzatore, quando forniscano prova contabile completa dell’attività.
La Corte chiarisce che il metodo induttivo dell’Amministrazione non è automatico, ma superabile tramite documentazione attendibile e verificabile.
La decisione ribadisce la centralità della capacità contributiva e dell’imparzialità amministrativa, imponendo di ancorare la base imponibile ai ricavi reali.
L’arresto segna una svolta per gli operatori esteri e riapre il tema della corretta individuazione del soggetto passivo nei rapporti tra CTD e bookmaker.
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1) Imposta sulle scommesse: quando si tassa il solo margine
L’ordinanza n. 9347/2026, depositata il 13 aprile 2026, dalla Corte di Cassazione segna un passaggio decisivo nel contenzioso sull’imposta unica sulle scommesse.
La Suprema Corte ha affermato che il metodo ordinario previsto dall’art. 1, comma 945, della legge 208/2015 – basato sul margine effettivo dell’attività (giocate meno vincite) – trova applicazione anche nei confronti degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, purché questi forniscano una prova contabile completa e coerente delle giocate raccolte, delle vincite corrisposte e dei costi sostenuti.
Si tratta di un principio destinato ad incidere profondamente sul sistema, perché la Suprema Corte ha affermato che il ricorso al metodo induttivo, tradizionalmente utilizzato dall’Amministrazione per i centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri, non costituisce un automatismo insuperabile.
Al contrario, la presunzione è superabile ogniqualvolta il contribuente produca documentazione idonea a ricostruire il volume reale dell’attività esercitata.
Questo orientamento si inserisce in un filone evolutivo della giurisprudenza di legittimità, già avviato con un’altra pronuncia (la n. 20013 del 14 luglio 2021) che aveva valorizzato il principio della tassazione sul margine quale criterio strutturale dell’imposta, e trova ulteriore conferma nel solco della più recente interpretazione che ha escluso discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri.
Il nuovo arresto del 2026, tuttavia, si distingue per la chiarezza con cui connette l’applicazione del metodo analitico al principio di capacità contributiva: la base imponibile deve riflettere i ricavi effettivamente conseguiti e non un margine presunto derivante da ricostruzioni standardizzate.
La Corte richiama implicitamente anche un profilo di imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, sottolineando come l’attività accertativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba conformarsi ai dati contabili quando questi siano disponibili, attendibili e verificabili.
In questo quadro, assumono rilievo probatorio il report delle giocate, i prospetti riepilogativi, le fatture, i tracciati informatici e ogni altro documento in grado di rappresentare fedelmente il flusso economico del centro trasmissione.
La portata sistemica dell’ordinanza del 2026 è dunque evidente: per gli operatori esteri il riconoscimento del metodo analitico rappresenta un punto di svolta, perché pone un freno alle ricostruzioni induttive applicate in via generalizzata e consente la determinazione del tributo sulla base dei dati reali, in linea con l’assetto normativo introdotto dal 2016 e ribadito anche da importanti fonti di settore.
Il principio di diritto fissato dalla Corte fornisce infine un criterio operativo chiaro: quando il contribuente è in grado di documentare in modo puntuale la propria attività, l’Amministrazione deve abbandonare il metodo presuntivo e adottare la quantificazione fondata sul margine effettivo.
Una conclusione che introduce maggiore certezza giuridica e rafforza l’allineamento del sistema impositivo ai canoni costituzionali e alle esigenze di trasparenza del mercato.
È un’impostazione che conferma quanto già evidenziato negli orientamenti di merito più recenti e che si coordina con la più ampia linea tracciata anche in sede europea in tema di neutralità e proporzionalità degli oneri imposti agli operatori transfrontalieri.
I risvolti pratici, come detto, sono notevoli, ma restano aperte delle questioni importanti e, fra tutte, assume rilievo il tema della soggettività passiva dei titolari dei cc.dd. CTD tenuto conto che soggetto passivo d’imposta non può che essere colui che gestisce complessivamente il gioco identificabile nel bookmaker ovvero in colui che sopporta il rischio insito nella scommessa e non potrebbe essere altrimenti.
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