L' aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi risulta stabilmente definita nella misura dell'1,9%. Le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale.
La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
ATTENZIONE: Questo fino al periodo d'imposta 2015, dal 2016, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ha previsto che non sono soggetti passivi IRAP:
- coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,
- le cooperative e consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
- le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
leggi l'articolo Gli agricoltori sono esonerati dall'Irap?
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