Le attività connesse, mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Rimangono ugualmente fuori da ogni forma di tassazione:
• le quote associative;
• le liberalità ricevute;
• i fondi derivanti da occasionali raccolte pubbliche;
• i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione.
Tali contributi sono esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria.
L’attività delle Onlus è quindi complessivamente esclusa dall’imposizione sui redditi per quanto riguarda le attività istituzionali, connesse e accessorie mentre dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi di fabbricati, di capitale e diversi.
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