Deve essere presentato dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 ossia il 29 novembre 2008, sia da quelli costituiti successivamente a tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che svolgono attività commerciali marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. n.389/91;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali;
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