Il trust filantropico […] è un po' come un tesoro destinato a un bene superiore: il patrimonio è vincolato irrevocabilmente a scopi di interesse generale, senza che beneficiari privati ne traggano un vantaggio economico diretto.
In questo modello, il trust assume la natura di trust di scopo puro, in cui la realizzazione dell’obiettivo statutario prevale su qualsiasi possibile interesse personale. La disciplina del trust filantropico, infatti, prevede che l’intero patrimonio rimanga separato rispetto alle vicende giuridiche del disponente e degli eventuali amministratori, tutelandolo da aggressioni di terzi, rischi imprenditoriali e successioni ereditarie.
Dal punto di vista operativo, il trust filantropico è caratterizzato da una notevole flessibilità applicativa: può essere istituito sia secondo il diritto italiano, sia facendo riferimento a ordinamenti esteri che consentano una maggiore durata del vincolo e una fiscalità più vantaggiosa. La mancanza di beneficiari privati non solo rafforza la finalità altruistica dello strumento, ma assicura anche che ogni eventuale utilità prodotta dal patrimonio sia interamente reinvestita per il perseguimento degli scopi prefissati. Questo avvicina il trust filantropico alle fondazioni di scopo, con le quali condivide la vocazione non lucrativa, la centralità dell’interesse generale e la possibilità di garantire la perpetuità della missione nel tempo.
Inoltre, la scelta di istituire un trust filantropico implica una rigorosa attenzione alla compliance normativa, soprattutto in relazione alla trasparenza della gestione, all’eventuale iscrizione presso registri specifici (come il RUNTS per il Terzo Settore) e al rispetto delle regole fiscali nazionali e internazionali, in particolare per quanto riguarda i beni segregati all’estero e la disciplina delle Controlled Foreign Company (CFC).
È dunque fondamentale che il trust filantropico sia strutturato con il supporto di professionisti esperti – commercialisti, notai e avvocati – in grado di garantire la piena conformità alle normative vigenti e la massima efficacia nella realizzazione delle finalità filantropiche.
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L’articolo è estratto dall’eBook “Il trust e il terzo settore”, della dottoressa Pamela Rinci, una guida operativa, esaustiva e completa, a tutti i casi in cui il Trust incontra un ETS.
Questo volume digitale è lo strumento ideale per imparare a utilizzare il trust in ambito non profit, grazie a un approccio operativo che analizza in modo chiaro le interazioni con gli Enti del Terzo Settore (ETS), le criticità normative e le opportunità applicative.
I principali argomenti trattati dall’eBook “Il trust e il terzo settore” sono:
- pianificazione patrimoniale;
- passaggio generazionale;
- agevolazioni fiscali;
- applicazioni concrete e casi di studio;
- come valutare i rischi.
1) Similitudini tra trust filantropico e fondazione di scopo
Il trust filantropico, pertanto, rappresenta uno strumento di segregazione patrimoniale in cui le risorse vengono destinate irrevocabilmente al perseguimento di finalità di interesse generale. Abbiamo detto che nessun beneficiario privato può ottenere un vantaggio economico diretto: il patrimonio è vincolato a uno scopo puro, nel quale il fine perseguito prevale su ogni interesse personale. Ebbene, è proprio questa caratteristica che avvicina il trust filantropico alle fondazioni di scopo, con le quali condivide valori e impostazione di fondo:
- Un cuore grande per tutti: entrambi gli strumenti sono concepiti per destinare un patrimonio a cause di elevato valore sociale: utilità pubblica, promozione della cultura, ricerca scientifica, beneficenza. Non vi è spazio per il profitto individuale; la loro ragion d’essere è il perseguimento del bene comune.
- Patrimonio intoccabile: tanto nel trust filantropico quanto nella fondazione, il patrimonio conferito viene isolato rispetto alle vicende giuridiche e personali del fondatore e degli amministratori. Si crea una vera e propria “bolla di protezione”, che tutela le risorse da pretese di terzi, rischi imprenditoriali e successioni ereditarie, garantendo così la destinazione delle ricchezze agli scopi prefissati.
- Un fine che vive in eterno: entrambe le soluzioni possono essere strutturate per garantire la perpetuità dello scopo, ovvero la sua sopravvivenza ben oltre la vita di chi le ha create. Questo consente di assicurare un impatto duraturo, tipico delle realtà non-profit più solide, e di offrire un modello di gestione intergenerazionale del patrimonio.
- Missione non-profit: la natura giuridica di trust filantropici e fondazioni di scopo è inequivocabilmente non lucrativa. L’attività commerciale – se prevista – è sempre funzionale all’autofinanziamento della missione istituzionale: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma devono essere obbligatoriamente reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi statutari.
| L'articolo è estratto dall'eBook "Il trust e il terzo settore", una guida completa appena pubblicata con i più recenti casi di studio operativi sull'argomento. |
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2) Ulteriori considerazioni operative
È importante sottolineare che la scelta tra trust filantropico e fondazione di scopo deve essere calibrata sulle esigenze specifiche del fondatore, sulla tipologia dei beni da destinare, nonché sul regime giuridico e fiscale applicabile.
La consulenza del professionista risulta pertanto decisiva per individuare la soluzione più adeguata, assicurando la piena conformità alle normative vigenti e la massima efficacia nella realizzazione delle finalità filantropiche.
| L'articolo è estratto dall'eBook "Il trust e il terzo settore", la guida operativa completa (e appena pubblicata) a tutti i casi in cui il trust incontra un ETS. |
Esaminiamo con una tabella comparativa le principali differenze tra trust filantropico e fondazione di scopo:
ASPETTO | TRUST FILANTROPICO | FONDAZIONE DI SCOPO (DI DIRITTO ITALIANO) |
Natura Giuridica | Un rapporto giuridico, un patrimonio separato, senza personalità giuridica nel nostro ordinamento. | Un ente con personalità giuridica (dopo il riconoscimento, ovviamente!). |
Soggettività Fiscale | Soggetto passivo IRES (se opaco); può qualificarsi come ente non commerciale. | Soggetto passivo IRES; può qualificarsi come ente non commerciale/ETS con un regime fiscale ad hoc. |
Struttura Organizzativa | Il trustee gestisce, il guardiano vigila, il Disponente istituisce. | Un Organo Amministrativo (CdA), un Presidente, magari un Organo di Controllo, e la supervisione Prefettizia/Regionale. |
Flessibilità | Altissima! Si personalizza con l'atto istitutivo e la legge regolatrice scelta. | Meno flessibile, legata allo statuto e alle normative italiane. |
Pubblicità e Trasparenza | Obblighi di comunicazione del Titolare Effettivo (antiriciclaggio); riservatezza interna (relativa). | Obblighi stringenti di pubblicità (bilanci, RUNTS se ETS), e una bella dose di vigilanza pubblica. |
Accesso a Benefici ETS | Non diretto (può collaborare con ETS, ma non lo è). | Diretto (se iscritta al RUNTS e qualificata come ETS ai sensi della normativa del Terzo Settore). |
Legge Applicabile | La legge regolatrice scelta dal disponente (spesso estera). | La nostra legge italiana. |
Insomma, scegliere tra un trust filantropico e una fondazione italiana dipende molto da cosa si cerca: una personalità giuridica autonoma (punto a favore della fondazione), la massima libertà nella governance e gestione (vince il trust), o la possibilità di accedere direttamente ai benefici del regime ETS (ancora la fondazione).
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3) Per saperne di più
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