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REGIME IMPATRIATI OK AL LAVORO DA REMOTO E CON FIGLI GIÀ RESIDENTI

Regime impatriati ok al lavoro da remoto e con figli già residenti

Nuovo Interpello 82 2026: lavoro da remoto e continuità del rapporto; l'Agenzia chiarisce come si applica l'agevolazione con figli residenti in Italia e che diventano maggiorenni

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Con la risposta a interpello n. 82/2026, l’Agenzia delle Entrate  torna a chiarire l’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati in un caso caratterizzato da lavoro subordinato svolto per un datore estero e attività resa in modalità smart working, confermando sostanzialmente le indicazioni di provvedimenti precedenti (  ad es. Interpello 2/2026 e 596/2021)

Nel caso di specie un  cittadino italiano residente all’estero da oltre trent’anni e iscritto all’AIRE, ha comunicato  l’intenzione di trasferire la residenza fiscale in Italia nel 2026, continuando a lavorare da remoto per una società finlandese, senza alcuna presenza operativa del datore di lavoro in Italia. 

Il contribuente ha inoltre evidenziato di possedere elevata qualificazione professionale e di avere tre figli minori già residenti in Italia.

Il quesito  che viene posto all'Agenzia riguarda, in particolare, due profili: 

  • da un lato, la possibilità di accedere al regime nonostante la continuità del rapporto con il datore di lavoro estero e lo svolgimento dell’attività in smart working;
  • dall’altro, la spettanza della maggiore agevolazione con imponibile ridotto al 40 per cento in presenza di figli minori già residenti nel territorio dello Stato.

1) La risposta dell'Agenzia: applicazione estesa del regime

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il contribuente può accedere al nuovo regime agevolativo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferisce la residenza fiscale in Italia, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti normativi.

In particolare, viene ribadito che la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa. Il regime si applica infatti ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, individuati secondo i criteri di territorialità previsti dall’articolo 23 del TUIR, anche se il datore di lavoro è non residente. Ciò implica che l’attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano, anche in modalità smart working, consente l’accesso all’agevolazione, purché ricorrano le ulteriori condizioni richieste, tra cui il periodo minimo di residenza all’estero e l’elevata qualificazione del lavoratore.

Nel caso specifico, il lungo periodo di residenza estera – superiore ai limiti minimi richiesti – consente di superare anche il requisito rafforzato (7 e non 5 anni)  previsto in presenza di continuità con lo stesso datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore, trasferendo la residenza nel 2026 e svolgendo l’attività prevalentemente in Italia, potrà beneficiare del regime per il quinquennio previsto dalla norma.

Con riferimento alla misura dell’agevolazione, l’Agenzia chiarisce che la presenza di tre figli minori consente l’applicazione della riduzione più favorevole, con imponibile pari al 40 per cento dei redditi prodotti in Italia. Tale beneficio è subordinato alla condizione che i figli siano residenti nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime. Non assume rilevanza il fatto che il trasferimento dei figli sia avvenuto in un momento antecedente rispetto a quello del lavoratore, purché la residenza in Italia sia mantenuta durante l’agevolazione.

Infine, viene precisato che l’eventuale successivo raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non comporta la perdita del beneficio fiscale per il periodo residuo, confermando la stabilità dell’agevolazione una volta maturati i presupposti.

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