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ESONERI CONTRIBUTIVI AGRICOLTURA: NOVITÀ SUL REGIME DE MINIMIS

Esoneri contributivi agricoltura: novità sul regime de minimis

Decreto 13 marzo 2026: nuove regole operative e istruzioni per gli sgravi alle imprese agricole colpite da calamità nel 2021 e 2022

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Con il decreto del 13 marzo 2026 pubblicato il 21 marzo in GU,  il Ministero dell’Agricoltura introduce il regime “de minimis” per la concessione degli esoneri contributivi INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023, richiedendo ora  il rispetto del regolamento europeo “de minimis” con le nuove soglie modificate nel 2024.

Per datori di lavoro agricoli e consulenti  diventa necessario verificare il rispetto delle sogli  con il  diverso inquadramento normativo  . Sono previste verifiche specifiche da parte dell’INPS.

1) Le norme applicabili

Il decreto si inserisce nell’ambito del sistema di sostegno alle imprese agricole previsto dal decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali.

Sul piano europeo, il riferimento principale diventa ora  il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, che ha innalzato il massimale concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.

Il nuovo decreto sostituisce quindi, per i casi interessati, il precedente regime di aiuto in esenzione (SA.49425), ormai non più applicabile per le domande tardive.

Centrale come sempre  il ruolo dell’INPS, che gestisce  gli esoneri contributivi  e dovra dal 2026 verificare il rispetto dei limiti “de minimis controllando che non si verifichi sovracompensazione rispetto ai danni subiti.

2) Nuovo regime applicabile aziende ed eventi interessati

La principale novità consiste nell'obbligo di  concedere gli esoneri contributivi come aiuti “de minimis”, in sostituzione del regime precedente.

Prima della concessione dell’esonero, l’INPS deve verificare: 

il rispetto del tetto massimo “de minimis” (50.000 euro in tre anni)

 il cumulo con altri aiuti pubblici ricevuti; 

l’assenza di sovracompensazione rispetto ai danni. 

l consulente deve quindi  ricostruire tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa (regionali, nazionali e UE) per evitare il superamento dei limiti.

 Ambito soggettivo ed  Eventi calamitosi interessati 

La norma riguarda:

  •  le  imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali
  • che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004. 

per gli  specifici eventi già oggetto di declaratoria, tra cui quelli verificatisi nel 2021 e nel 2022 su tutto il territorio nazionale. 

Di seguito l’elenco 

AnnoRegione/TerritorioPeriodo evento
2021Valle d’Aosta7–9 aprile
2021Lombardia5–18 aprile
2021Piemonte7–8 aprile
2021Veneto7–8 aprile
2021Emilia-Romagna1–11 aprile
2021Liguria7–8 aprile
2021Toscana1–10 aprile
2021Lazio6–9 aprile
2021Campania7–9 aprile
2022Campania1 maggio–30 settembre
2022Emilia-Romagna1 maggio–27 settembre
2022Lazio1 maggio–31 agosto
2022Umbria1 maggio–30 settembre
2022Veneto1 maggio–31 agosto
2022Sicilia1 maggio–31 agosto
2022Provincia Trento1 maggio–7 ottobre
2022Valle d’Aosta1 maggio–6 ottobre
2022Basilicata1 maggio–30 settembre
2022Toscana1 maggio–1 settembre
2022Friuli-Venezia Giulia1 maggio–8 agosto
2022Lombardia1 maggio–10 agosto
2022Calabria1 giugno–1 ottobre
2022Piemonte1 maggio–30 settembre
2022Puglia1 gennaio–30 settembre
2022Molise1 maggio–31 agosto

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