Il Consiglio dei ministri ha approvato il 26 marzo 2026 un decreto-legge contenente misure urgenti in materia fiscale. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 marzo ed ha iniziato la procedura di conversione in legge .
Tra le novità rilevanti per i lavoratori che si trasferiscono in Italia, l'articolo 2 interviene sul regime agevolato per gli impatriati, coordinando la normativa vigente con le disposizioni più recenti per reintrodurre la incompatibilità con il regime di flat tax previsto per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016) destinata a chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni (Legge sui "Paperoni").
Vediamo piu in dettagli.
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1) La modifica tecnica del DL 36 2026: le tre norme da coordinare
Il decreto-legge del 27 marzo 2026 non tocca né le agevolazioni IRPEF per i lavoratori impatriati né la flat tax da 300.000 euro su tutti redditi esteri prevista per chi trasferisce la residenza in Italia, ma rende effettivo il divieto di cumulare i due benefici, che fino ad oggi era formulato in modo incompleto.
Per capire la portata della modifica occorre tenere distinti i tre istituti che la legge tratta separatamente.
- Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016 e successivamente modificato): chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni può optare per un'imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro all'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. È un regime pensato per soggetti con patrimoni e redditi esteri significativi — imprenditori, investitori, grandi manager internazionali.
- Il secondo è il vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): agevolazione IRPEF per i lavoratori che rientravano in Italia, oggi abrogato e applicabile solo a chi si è trasferito prima del 2024.
- Il terzo è il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): la versione riformata, più restrittiva, in vigore per i trasferimenti dal 2024 in poi — 50% del reddito di lavoro esente da IRPEF, requisiti più stringenti.
Il comma 154 della L. 232/2016 stabilisce che la flat tax da 300k non è cumulabile con i benefici del regime impatriati: chi sceglie l'uno rinuncia all'altro. Nella formulazione originale, però, il divieto di cumulo citava soltanto il vecchio art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — la norma sugli impatriati in vigore quando la legge fu scritta nel 2016.
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2) La decorrenza dal 2027 - cosa fare
Attenzione la decorrenza e fissata dal periodo d'imposta 2027.
Questo significa che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 si trova ancora nella finestra in cui il buco normativo esiste. La posizione potrebbe essre difendibile in contenzioso, anche se l'Agenzia delle Entrate avrebbe ogni ragione sistematica per contestarla. Chi invece si trasferisce dal 1° gennaio 2027 trova un divieto di cumulo esplicito, riferito ad entrambi i regimi impatriati, vecchio e nuovo per cui nessuna argomentazione è possibile in caso di accertamento
Per i consulenti necessarioi verificare la posizione dei clienti che valutano un rientro in Italia e di confrontare i regimi applicabili a seconda della data di trasferimento. Chi è in bilico tra 2026 e 2027 potrebbe avere convenienza ad accelerare il trasferimento di residenza entro fine anno, salvo che le condizioni personali e lavorative lo consentano.
Si ricorda infine che il decreto è in vigore come decreto-legge e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, iter nel quale non sono escluse modifiche