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IMPATRIATI LE NOVITÀ NEL DECRETO FISCALE 2026

Impatriati le novità nel decreto fiscale 2026

Regime impatriati 2027: cosa cambia con il decreto-legge del 27 marzo 2026 pubblicato in Gazzetta. Incompatibilità dal 2027 con regime dei "Paperoni"

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 26 marzo 2026 un decreto-legge contenente misure urgenti in materia fiscale. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 marzo ed ha iniziato la procedura di conversione in legge . 

Tra le novità  rilevanti per i lavoratori che si trasferiscono in Italia, l'articolo 2 interviene sul regime agevolato per gli impatriati, coordinando la normativa vigente con le disposizioni più recenti per reintrodurre la incompatibilità con il regime  di flat tax previsto per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016) destinata a  chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni (Legge sui  "Paperoni").

Vediamo piu in dettagli.

Vedi tutti  gli approfondimenti sul tema nel Dossier gratuito Regimi mpatriati e lavoro  estero 

1) La modifica tecnica del DL 36 2026: le tre norme da coordinare

Il decreto-legge del 27 marzo 2026 non tocca né le agevolazioni IRPEF per i lavoratori impatriati né la flat tax da 300.000 euro su tutti redditi esteri  prevista  per chi trasferisce la residenza in Italia, ma rende effettivo  il divieto di cumulare i due benefici, che fino ad oggi era formulato in modo incompleto.

Per capire la portata della modifica occorre tenere distinti i  tre istituti che la legge tratta separatamente.

  1. Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016 e successivamente modificato): chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni può optare per un'imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro all'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. È un regime pensato per soggetti con patrimoni e redditi esteri significativi — imprenditori, investitori, grandi manager internazionali.
  2. Il secondo è il vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): agevolazione IRPEF per i lavoratori che rientravano in Italia, oggi abrogato e applicabile solo a chi si è trasferito prima del 2024.
  3. Il terzo è il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): la versione riformata, più restrittiva, in vigore per i trasferimenti dal 2024 in poi — 50% del reddito di lavoro esente da IRPEF, requisiti più stringenti.

Il comma 154 della L. 232/2016 stabilisce che la flat tax da 300k non è cumulabile con i benefici del regime impatriati: chi sceglie l'uno rinuncia all'altro. Nella formulazione originale, però, il divieto di cumulo citava soltanto il vecchio art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — la norma sugli impatriati in vigore quando la legge fu scritta nel 2016.

Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il Corso avanzato di diritto del lavoro  - corso online di 4 appuntamenti in diretta di 2 ore a partire dal 25 marzo 2026, , che intende esaminare, con taglio operativo, le principali novità e criticità nella gestione del rapporto di lavoro privato. 

2) La decorrenza dal 2027 - cosa fare

Attenzione la  decorrenza e fissata dal periodo d'imposta 2027.

Questo significa che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 si trova ancora nella finestra in cui il buco normativo esiste. La posizione potrebbe essre  difendibile in contenzioso, anche se l'Agenzia delle Entrate avrebbe ogni ragione sistematica per contestarla. Chi invece si trasferisce dal 1° gennaio 2027 trova un divieto di cumulo esplicito, riferito ad entrambi i regimi impatriati, vecchio e nuovo per cui nessuna  argomentazione è possibile in caso di accertamento 

Per i consulenti necessarioi verificare la posizione dei clienti che valutano un rientro in Italia e di confrontare i regimi applicabili a seconda della data di trasferimento. Chi è in bilico tra 2026 e 2027 potrebbe avere convenienza ad accelerare il trasferimento di residenza entro fine anno, salvo che le condizioni personali e lavorative lo consentano.

Si ricorda infine che il decreto è in vigore come decreto-legge e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, iter nel quale non sono escluse modifiche

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