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IMPATRIATI: NO AL BENEFICIO PER IL LAUREATO ITALIANO CON 2 ANNI ALL'ESTERO

Impatriati: no al beneficio per il laureato italiano con 2 anni all'estero

Ancora novità sul regime impatriati: la Cassazione afferma che per i lavoratori italiani resta centrale il requisito della residenza estera quinquennale

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Continua a regnare la confusione sotto il cielo degli iimpatriati . Una nuova sentenza della Cassazione aggiunge un tassello interpretativo non chiarissimo  alla ormai vecchia norma piu volte rimaneggiata e "chiarita" con innumerevoli risposte dell'Agenzia e  della giurisprudenza.

Con l’ordinanza n. 9597 del 2026, la Corte di Cassazione interviene sulla possibilità di accedere alla tassazione agevolata prevista per i redditi di lavoro prodotti in Italia da soggetti rientrati dall’estero prima del 2019 con particolare riferimento a un lavoratore in possesso di laurea.

Il regime, disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, prevede – al ricorrere di specifiche condizioni – la concorrenza al reddito imponibile di una quota ridotta dei compensi. La pronuncia della Suprema Corte affronta il  nodo del rapporto tratla  disciplina generale e disciplina speciale per i lavoratori qualificati., fornendo una lettura restrittiva dei requisiti di accesso e chiarendo i rapporti tra le diverse disposizioni, in particolare per i rientri avvenuti prima delle modifiche introdotte nel 2019.

1) Il caso laureato non iscritto ad AIRE e rientrato nel 2027

La vicenda riguarda un lavoratore che aveva svolto attività di lavoro dipendente in Cina dal 2014 al 2016 e che, pur vivendo stabilmente all’estero, aveva mantenuto l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, senza iscriversi all’AIRE. Rientrato in Italia nel 2017, aveva ripreso l’attività lavorativa alle dipendenze di una società italiana e, nei primi due anni successivi al rientro, aveva assoggettato i redditi a tassazione ordinaria, ritenendo di non poter accedere al regime impatriati proprio per la mancata iscrizione all’AIRE .

Successivamente, dopo l’introduzione del comma 5-ter dell’art. 16, il contribuente ha ritenuto superabile tale ostacolo, in quanto la nuova disciplina ha riconosciuto, per i rientri avvenuti entro il 31 dicembre 2019, la possibilità di accedere al beneficio anche ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE, purché fosse dimostrata la residenza estera in base alla convenzione contro le doppie imposizioni. Sulla base di questa novità, ha quindi chiesto il rimborso delle imposte versate per gli anni 2017 e 2018, sostenendo di possedere i requisiti richiesti per i lavoratori qualificati: cittadinanza europea, laurea e attività lavorativa svolta all’estero per oltre 24 mesi .

L'agenzia ha negato il imborso 

Il contenzioso nasce dunque su due piani distinti. Il primo riguarda il mancato accesso iniziale al regime, dovuto alla perdurante iscrizione anagrafica in Italia e alla conseguente assenza di iscrizione all’AIRE. Il secondo riguarda invece la possibilità, una volta superato quel problema sul piano normativo, di ottenere comunque il beneficio in presenza dei requisiti previsti per i lavoratori laureati, anche senza aver maturato cinque periodi d’imposta di residenza estera.

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2) La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, ma lo ha fatto sulla base di un passaggio interpretativo preliminare  del tutto nuovo.

 I giudici hanno infatti escluso che la disciplina prevista dall’art. 16, comma 2 del D.Lgs. 147/2015 possa essere applicata ai cittadini italiani, ritenendo che tale disposizione sia riferita ai lavoratori comunitari e ai soggetti provenienti da Stati extra UE  con cui siano vigenti accordi contro le doppie imposizioni, ma non ai cittadini italiani rientrati dall’estero .

Secondo la Corte, ammettere che anche i cittadini italiani possano rientrare nell’ambito applicativo del comma 2 determinerebbe un effetto distorsivo del sistema normativo. In tal caso, infatti, i soggetti in possesso di laurea e con esperienza lavorativa all’estero per almeno 24 mesi potrebbero accedere al beneficio senza rispettare il requisito generale della residenza estera quinquennale previsto dalla disciplina ordinaria, con conseguente svuotamento di tale condizione.

Proprio per evitare questo risultato, i giudici hanno ritenuto che il contribuente dovesse essere inquadrato nella disciplina generale e non in quella speciale. Da qui la conclusione: non essendo stato residente all’estero per almeno cinque periodi d’imposta precedenti il rientro, il lavoratore non può accedere al regime agevolato, a nulla rilevando il possesso della laurea e l’attività lavorativa svolta all’estero per oltre 24 mesi


3) Gli orientamenti piu "elastici " dell’Agenzia delle Entrate

Ce' da osservare purtroppo che l’interpretazione della Cassazione si discosta dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che in più documenti di prassi ha invece riconosciuto l’autonomia dei requisiti previsti per i lavoratori qualificati rispetto a quelli richiesti dalla disciplina ordinaria. In particolare, la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018 e la risposta a interpello n. 217 del 2019 hanno ammesso che, per i soggetti rientranti nell’ambito del comma 2, non fosse necessario verificare anche il requisito della precedente residenza estera quinquennale, sena operare distinzioni tra lavoratori italiani e stranieri .

In una sentenza del 2024 invece la Cassazione aveva confermato il divieto di rimborso  presente nella modifica  normativa riguardante l'iscrizione all'AIRE.

La pronuncia risulta significativa  perché propone una lettura interpretativa più severa rispetto a quella finora seguita in sede amministrativa e che potrebbe ingenerare ulteriore contenzioso.

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