Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, definito con la recente legge di bilancio 2026.
. Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.
I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.
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1) Le novità normative
Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.
Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:
- dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
- dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
- assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali.
Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).
La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato
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2) Il prolungamento delle prestazioni di esodo
In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.
In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:
- le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
- le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
- le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.
Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.
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3) Le modalità di proroga in dettglio
Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti:
- Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione;
- Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;
Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:
| Ambito | Decorrenza / Scadenza | Indicazioni operative |
|---|---|---|
| Adeguamento speranza di vita | Dal 2027 | +1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028 |
| Domande con cessazione rapporto | Entro 31 gennaio 2026 | Accoglimento anche se superano durata massima |
| Riesame domande respinte | Su richiesta | Necessario coinvolgimento del lavoratore |
| Finestra pensione anticipata | Fino al 2028 | Da 3 a 9 mesi di differimento |
| Durata prestazioni | Oltre limiti ordinari | Possibile proroga con oneri a carico azienda |
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4) Richieste di riesame
Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:
- la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
- è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;
Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).
In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:
prestazionearticolo4@inps.it
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