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ISOPENSIONE, CONTRATTI ESPANSIONE E ASSEGNI STRAORDINARI: PROROGHE DAL 2027

Isopensione, contratti espansione e Assegni straordinari: proroghe dal 2027

Inps chiarisce la possibile estensione delle prestazioni di esodo per adeguamento dei requisiti alla speranza di vita dal 2027, con oneri a carico delle aziende

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Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene  chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito  dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, definito con la recente legge di bilancio 2026.

. Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.

I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per  garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.

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1) Le novità normative

Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.

Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:

  1. dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
  2. dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
  3.  assegni straordinari dei  fondi di solidarietà bilaterali.

Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per   gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).

La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato

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2) Il prolungamento delle prestazioni di esodo

In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.

In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:

  • le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
  • le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
  • le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.

Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.

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3) Le modalità di proroga in dettglio

Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti: 

  • Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione; 
  • Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;


 Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:

AmbitoDecorrenza / ScadenzaIndicazioni operative
Adeguamento speranza di vitaDal 2027+1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028
Domande con cessazione rapportoEntro 31 gennaio 2026Accoglimento anche se superano durata massima
Riesame domande respinteSu richiestaNecessario coinvolgimento del lavoratore
Finestra pensione anticipataFino al 2028Da 3 a 9 mesi di differimento
Durata prestazioniOltre limiti ordinariPossibile proroga con oneri a carico azienda

4) Richieste di riesame

Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:

  • la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
  • è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;

Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).

In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:

prestazionearticolo4@inps.it

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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