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AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI: PUBBLICATO IL DECRETO SULL'ESENZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

2 minuti, 26/11/2012

Agevolazioni fiscali sugli immobili: pubblicato il Decreto sull'esenzione IMU per gli Enti non commerciali

Pubblicato in G.U. il Decreto del 19.11.2012 n. 200 recante il Regolamento per l'esenzione IMU degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività senza scopo di lucro

Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero 200 del 19/11/2012
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato in G.U. il Decreto del 19 novembre 2012 n. 200 contenente le disposizioni dirette a stabilire le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

Si ricorda che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita' (comma 2 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012). Tuttavia come indicato dal comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

In merito a questo l'articolo 5 del presente Regolamento (Decreto 200/2012) definisce le modalità di individuazione del suddetto del rapporto proporzionale: Il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti:

  1. Per le unita' immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attivita' di cui alla citata lettera i), svolte con modalita' commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.
  2. Per le unita' immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attivita' sono svolte con modalita' commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali e' svolta l'attivita'.
  3. Nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, e' effettuata limitatamente a
    specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 e' determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attivita' di cui alla citata lettera i) svolte con modalita' commerciali.
  4. Le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
    precedenti, indicate per ciascun immobile nella dichiarazione di cui al successivo articolo 6, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali e' dovuta l'IMU, nonche' gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

La dichiarazione non e' presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

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Allegato

Decreto del 19/11/2012 n. 200
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