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LA CESSIONE DI ENERGIA AGROFORESTALE PUO’ RIENTRARE NELL’ATTIVITÀ AGRICOLA

1 minuto, Redazione , 20/07/2016

La cessione di energia agroforestale puo’ rientrare nell’attività agricola

Chiarimenti sulla tassazione della cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e sulla determinazione del requisito di prevalenza per l’attività agricola

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agenzia delle Entrate con una risoluzione di ieri 18 luglio n.54 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale concernente la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali.

La risoluzione chiarisce che  la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, viene tassata  su base catastale solo nei limiti della franchigia di 2.400.000 kWh e nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza .

Come per il fotovoltaico anche la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 kWh, va assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza.

In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

La risoluzione si sofferma quindi sul concetto di prevalenza rammentanto che  il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Se  il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, deve farsi riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri sia superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi.

Se non è  possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2026 AGRICOLTURA E PESCA 2026

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