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AFFITTO D'AZIENDA: NO AGLI SGRAVI PER L'ASSUNZIONE DALLE LISTE DI MOBILITÀ

2 minuti, Redazione , 18/05/2018

Affitto d'azienda: no agli sgravi per l'assunzione dalle liste di mobilità

Assunzione di lavoratori in mobilità: niente benefici se nel trasferimento d'azienda vi è continuità aziendale (art. 2112 c.c.) - Corte di Cassazione sentenza n. 10431 del 2.5.2018

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In caso di passaggio di azienda, realizzatosi attraverso un contratto di affitto, il nuovo datore di lavoro non può fruire delle agevolazioni previste per l’assunzione dei lavoratori in mobilità (art. 8 della legge n. 223/1991, ora abrogato) già in forza presso il precedente datore di lavoro.  Infatti i benefici in esame non possono essere riconosciuti ove tra due imprese sia intervenuto un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente.

Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10431 del 2 maggio 2018.

Nel caso specifico    si trattava di un trasferimento di azienda tramite contratto di affitto  tra due società, con  l'assunzione di lavoratori appena iscritti alle liste di mobilità, precedentemente in servizio con il primo datore di lavoro  da parte del secondo. L' INPS aveva richiesto  all'azienda subentrante  il pagamento per contributi omessi per avere illegittimamente fruito da settembre 2004 ad agosto 2006 dei benefici ex I. n. 223 del 1991

 Sia il giudice di prime cure che la corte di appello hanno respinto il ricorso dell'azienda  subentrante,  confermando l' illegittimità della fruizione dei benefici perché l'assunzione dei lavoratori posti in mobilità  costituiva per l'opponente un obbligo di legge derivante dall'art. 2112 cod. civ. e non un'operazione volontaria comportante un incremento occupazionale.

Da ciò la correttezza anche delle sanzioni irrogate per l'evasione contributiva che si era  determinata.
Avverso la sentenza l'azienda ricorreva per cassazione  ma anche i   supremi giudici hanno rigettato il ricorso,  confermando che la Corte aveva correttamente applicato il principio secondo cui: il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, della I. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi.

 A tal proposito,  si sottolinea l'importanza del principio di continuità aziendale,  rilevata in questo caso  nel subentro nella gestione dello stabilimento con l' utilizzo del medesimo personale,  degli stessi beni aziendali, e nello svolgimento della medesima attività economica già facente capo all’azienda precedente, senza che la difesa della società  portasse prove contrarie a tale evidenza. 

Il diritto ai benefici va escluso quindi ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente. 

Per approfondire scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza 

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